Quando una Dirigente scolastica ignora completamente le richieste del sindacato, prendendo delle decisioni senza confronto e informativa, facendo una contrattazione d’Istituto senza convocare le sigle sindacali firmatarie del CCNL scuola, allora ci sono i presupposti di procedere al giudice del lavoro, contro la Ds per condotta antisindacale.
DS modifica assegnazioni docenti alle classi
La Dirigente scolastica dopo avere fatto il decreto di assegnazione dei docenti alle classi, pubblicato nella prima decina del mese di settembre 2018, decide, a distanza di un mese e mezzo dall’inizio delle lezioni e senza confrontarsi con i sindacati, di modificare l’assetto complessivo degli orari di servizio dei docenti, facendo nuove assegnazioni dei docenti alle classi. La stessa Dirigente scolastica, senza convocare le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL scuola 2016-2018, decide di fare la contrattazione di Istituto con le sole RSU senza applicare l’art.22 del CCNL scuola 2016-2018.
La Ds modificando l’assegnazione dei docenti alle classi dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni ha violato l’art.461 del d.lgs.297/94. In tale norma procedurale è scritto che “non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive”.
Questa norma significa che un docente titolare della scuola, o anche un docente utilizzato, non può subire spostamenti, rispetto all’assegnazione avuta con l’inizio delle lezioni, dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico.
La condotta antisindacale della Dirigente scolastica
La Dirigente scolastica, oltre a non rispettare il dispositivo legislativo dell’art.461 del Testo Unico, ignora in parte l’ammonimento sindacale riguardante una sua condotta antisindacale. Il sindacato espone alla DS il difetto della contrattazione di Istituto, fatta senza convocare i sindacati firmatari del CCNL scuola, e il mancato confronto sindacale, ai sensi dell’art.22 del CCNL scuola 2016-2018, riguardo la modifica dell’orario di servizio e una complessiva riorganizzazione dell’assegnazione dei docenti alle classi.
La Dirigente scolastica ammette di essere in difetto, ritira la contrattazione e a febbraio 2019 convoca i sindacati per evitare la condotta sindacale, promettendo di dare risposta anche sul mancato confronto riguardante la modifica di assegnazione dei docenti alle classi e la riorganizzazione complessiva dell’orario di servizio dei docenti.
Nonostante i solleciti del legale d’ufficio del sindacato, la Dirigente scolastica ha deciso di non confrontarsi con il sindacato su una materia espressamente prevista dal CCNL scuola all’art.22, comma 8, lettera b1) in cui si parla di articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto.
Ecco cosa comporta il rifiuto del DS al confronto
La Dirigente che rifiuta il confronto regolarmente chiesto dal sindacato firmatario di contratto, ai sensi dell’art.6 del CCNL scuola 2016-2018, attua una condotta antisindacale e per tale motivo è applicabile l’art.28 della legge 300/1970. Tale norma tende a reprimere le condotte antisindacali ed è uno strumento celere per avere una sentenza da parte del Giudice del Lavoro rispetto alle decisioni prese dal Dirigente scolastico pregiudicando in maniera grave le prerogative sindacali.
da La Tecnica della Scuola – di Lucio Ficara 7/3/2019