da SNALS Venezia
La somministrazione di farmaci agli alunni non rientra tra i doveri ordinari o obbligatori del personale docente e ATA. L’atto si basa esclusivamente sulla disponibilità volontaria del lavoratore, tuttavia, il Dirigente Scolastico ha il dovere assoluto di organizzare il servizio per garantire il diritto alla salute e allo studio dell’alunno.
Il tema della gestione delle terapie (croniche o salvavita) in orario scolastico genera spesso tensioni e dubbi di natura legale all’interno degli istituti n quanto molti insegnanti temono le responsabilità connesse, mentre i dirigenti si trovano a dover bilanciare le necessità delle famiglie con le tutele del proprio personale.
Il punto di riferimento fondamentale in materia sono leLinee Guida e Raccomandazioni del 25 novembre 2005, emanate congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione (allora MIUR) e dal Ministero della Salute.
L’articolo 4di questo documento stabilisce chiaramente che il Dirigente Scolastico, una volta ricevuta la richiesta da parte dei genitori, deve verificare la disponibilità volontaria del personale della scuola. Nessun docente o collaboratore scolastico può quindi essere forzato o subire ordini di servizio per adempiere a questo compito in assenza di un proprio esplicito consenso scritto.
Gli insegnanti e il personale ATA svolgono funzioni educative, di vigilanza e di supporto, ma non sono operatori sanitari. Per questa ragione, la somministrazione può avvenire a scuola solo se vengono rispettate alcune precise condizioni stabilite dal medico curante:
- il farmaco non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche o di tipo sanitario;
- il medico deve rilasciare una prescrizione dettagliata contenente l’esatta posologia, le modalità e i tempi di conservazione e somministrazione. Chi somministra deve solo eseguire meccanicamente le indicazioni del medico, senza dover prendere decisioni cliniche autonomamente.
Se il personale scolastico esercita il proprio diritto di rifiuto e non si riscontrano disponibilità volontarie, il Dirigente Scolastico non può semplicemente ignorare il problema, poiché incorrerebbe in violazioni legate alla tutela del minore. La procedura prevede di attivare una serie di soluzioni sussidiarie:
- verificare la possibilità di un intervento diretto dei genitori o di loro delegati autorizzati;
- attivare collaborazioni stabili con l’ASL competente, i servizi sanitari locali o gli Enti Locali;
- stipulare apposite convenzioni con associazioni del territorio, come la Croce Rossa o la Pubblica Assistenza.
Nota – in caso di un malore improvviso o di una situazione acuta non codificata da un protocollo preventivo, la scuola ha l’obbligo tassativo di contattare immediatamente i servizi di emergenza (112/118) per garantire il tempestivo soccorso dell’alunno.
Il diritto alla somministrazione non si limita alle sole ore di lezione in classe, ma si estende a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione. Le modalità organizzative vanno concordate preventivamente tra i docenti coinvolti, il Dirigente e la famiglia.
Laddove l’età e la maturità dell’alunno lo consentano, e dietro formale autorizzazione medica, è possibile optare per l’autosomministrazione. Anche in questo caso, tuttavia, il personale scolastico conserva un dovere di supervisione e vigilanza per accertarsi che il farmaco venga assunto in sicurezza.