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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Più si taglia, più si raglia

Legge di bilancio. Taglio di 850 istituzioni scolastiche: -10% posti DS e DSGA

Nel giro di un quadriennio un posto su dieci di Dirigente scolastico e di DSGA verrà tagliato. Lo prevede la bozza della legge di bilancio presentata dal Governo Meloni (probabilmente già impostata su questo punto dal precedente Governo Draghi).

La riorganizzazione del sistema scolastico, prevista nel PNRR è legata al decremento demografico, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, comporterà infatti la riduzione del numero di istituzioni scolastiche e, conseguentemente, anche la contrazione degli organici dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.

Il testo approvato dal Governo presente nella Manovra 2022 riporta: “Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Con deliberazione motivata della Giunta regionale può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato”.

“Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche, per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo pari rispettivamente al 7%, al 5% e al 3%, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono, ciascuno per il proprio ambito di competenza territoriale, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 5-quinquies. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 5-ter, ovvero di quello di cui al comma 5- quater, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis”.