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MOBILITÀ, ANCORA NULLA DI FATTO SUI VINCOLI

mobilità

Un altro incontro interlocutorio sulla mobilità. Tranne per la previsione di intervenire sul sistema delle precedenze relative alla legge 104.

È quanto emerge dall’ultima riunione sindacati-Ministero svolta nel pomeriggio del 23 novembre. Sostanzialmente il capitolo vincoli di mobilità non è stato nemmeno accennato nel corso dell’incontro odierno, con una questione che ormai, dovrà diventare prettamente politica.

Invece, si è parlato dell’abolizione del referente unico per l’assistenza dei genitori che si trovano in stato di gravità, ovvero l’art. 3, comma 3, della legge 104/92.

Bisogna ricordare che il decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022, abolisce il principio del referente unico dell’assistenza.

Pertanto, ne consegue che più soggetti aventi diritto, potranno richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi mensili della legge 104/92, per l’assistenza alla stessa persona con disabilità.

Vincoli: il nodo

Il nuovo CCNI è sostanzialmente rallentato a causa della questione blocchi di mobilità: nella precedente riunione la situazione si era arenata sul punto dell’applicazione dell’obbligo triennale di permanenza per i docenti neoassunti, derivante dall’art.13 c.5 del D.Lgs. 59/2017 come sostituito dal DL 36/2022.

Non ci sono stati sviluppi sostanziali ma il confronto è diventato più serrato, facendo emergere l’intenzione di arrivare ad una conciliazione tra le parti.

In questo, l’amministrazione, pur determinata nella propria linea di far decorrere il DL 36/2022 ai docenti neoassunti già dall’a.s.2022/23 indipendentemente dal canale di reclutamento, ha accolto l’idea di portare avanti un dialogo costruttivo nella reciprocità delle posizioni.

Il nodo principale, dunque, resta quello dei vincoli di mobilità: la bozza presentata dall’amministrazione ai sindacati nelle settimane scorse, ha cancellato le parti che riguardavano la titolarità di sede dei docenti che si otteneva con il trasferimento; ha introdotto una durata biennale del contratto (a.s 2023/24 e 2024/25) e i nuovi blocchi di mobilità previsti dal Decreto-Legge 36/2022 per tutti i docenti neo immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2022/23.

La bozza prevede anche un altro blocco, quello di 3 anni per tutti i docenti che per l’anno scolastico 2022/23 hanno ottenuto un trasferimento interprovinciale su qualunque sede espressa.

Ed è su questo punto che la trattativa è ferma: per le organizzazioni sindacali il DL 36/22, che prevede appunto il blocco dei trasferimenti per i neoassunti del 2022, non è applicabile perché è chiaramente riferito, come enunciato nell’art. 13 del decreto legislativo 59/2017, modificato dallo stesso dl 36/22, alle procedure concorsuali stabilite dallo stesso decreto che non sono state ancora avviate.

da OrizzonteScuola 24 novembre 2022