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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Scuola senza DSGA, può il dirigente conferire l’incarico? Sentenza

OrizzonteScuola 20 Set 2019 – In un contenzioso complesso, dove si denunciava l’ipotesi di sussistenza di condotte vessatorie ai danni di un lavoratore ATA di una scuola, si affrontano varie questioni, tra cui quella del mancato conferimento, all’inizio dell’anno scolastico dell’incarico di DSGA e/o vice DSGA, con preclusione dello svolgimento di funzioni legate alla propria qualifica, e conseguente demansionamento

La Corte d’Appello Roma Sez. V, Sent., 10-07-2019 sul punto si pronuncia nei modi che ora seguono.

Il conferimento dell’incarico di DSGA non è di competenza del DS

“Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, il Tribunale ha anche analizzato le singole condotte asseritamente vessatorie poste in essere dalla dirigente, affermando, quanto al mancato conferimento dell’incarico di DSGA, che lo stesso non era imputabile alla Dirigente Scolastica, tale nomina non essendo di sua competenza”

La normativa

“ in merito alla figura del Dirigente Amministrativo Servizi Generali Amministrativi, le norme contenute nel CCNL 2006/2009 sono:

l’art. 47, il quale prevede che: “I compiti del personale ATA sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; b) da incarichi specifici che nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività”.

In base all’art. 47, comma 3 CCNL: “L’attribuzione degli incarichi, di cui al comma 1 lettera b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell’ambito del piano delle attività”.

L’art. 56, commi 4 e 5. Comma 4: “Il Dsga è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo di coordinatore amministrativo, il Dsga è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47”. Comma 5: “In caso di assenza del Dsga dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti”.

In sintesi, gli articoli del Contratto nazionale prevedono i presupposti che ricorrono in caso di assenza del DSGA, il quale può essere sostituito dal Coordinatore amministrativo (profilo mai attivato), dall’assistente amministrativo, in base alle posizioni economiche ricoperte e con conferimento d’incarico specifico (dietro disponibilità) da parte del dirigente scolastico.

L’art. 14 CCNI, inoltre, prevede quanto segue.

Il comma 1 dispone che “I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del D.M. n. 146 del 2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall’Accordo nazionale 12 marzo 2009”.

Il comma 2 prevede che “In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell’istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008”.

Il comma 3 “In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia”.

Solo quando non c’è alcun ATA disposto ad accettare l’incarico DSGA si ricorre all’utilizzazione elenchi provinciali

“Solo qualora non vi fosse nessun Assistente Amministrativo, all’interno all’Istituzione scolastica, disposto ad accettare l’incarico, questo viene attribuito, mediante provvedimento di utilizzazione, agli Assistenti Amministrativi collocati in posizione utile negli apposito elenchi provinciali del personale aspirante alle utilizzazioni (comma 4 art. 14 CCNI).

In virtù di tali norme , il provvedimento del dirigente scolastico può ritenersi immune dai vizi denunciati, rispondendo, peraltro, a criteri di ragionevolezza e, quindi, di imparzialità.”

Non c’è demansionamento se non viene conferito l’incarico DSGA

“Peraltro, non può ipotizzarsi alcun demansionamento nell’ipotesi in cui si lamenti il mancato conferimento di un incarico in relazione al quale non sussiste alcun diritto.”