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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Studente si fa male durante ricreazione, ma il docente non vede nulla.

La Corte d’Appello Trento Bolzano, Sent., 05-07-2019 tratta il caso di un risarcimento di 500 euro a favore di un minore per i danni subiti durante l’ora di ricreazione, e dove emergono dei principi di diritto in materia di responsabilità durante l’ora di ricreazione.

Fatto

La scuola riteneva in merito al caso di specie che andava esclusa la responsabilità contrattuale dell’autorità scolastica, trattandosi di un danno subito da un alunno in conseguenza della condotta di altro alunno. La Provincia Autonoma di Bolzano sostiene, infatti, che non essendo provato che il danno subito dall’alunna sia stato cagionato da un fatto illecito di un altro alunno, che renderebbe operativa la responsabilità di cui all’art. 2048 co. 2 c.c., non possa sussistere l’ipotizzata responsabilità contrattuale, la quale trova applicazione unicamente per i danni auto-procurati.Per i giudicilL’argomentazione non è rilevante, poiché dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle testimonianze degli insegnanti, non è possibile ricostruire la dinamica dell’incidente, e quindi non è possibile definire il titolo della responsabilità contrattuale o extracontrattuale nell’ottica esposta dall’appellante.

La duplice responsabilità della scuola

“A riguardo è invece conferente l’insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui: “In caso di danni occorsi agli alunni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, si può prospettare, a carico del Ministero dell’Istruzione (come pure, in caso di scuola privata, dell’ente che la gestisce), una duplice forma di responsabilità, sia pure indiretta (a mente dell’art. 2049 c.c., secondo cui “i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”), esperibile contemporaneamente: a) una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., se la domanda è fondata sull’inadempimento all’obbligo specificatamente assunto di vigilare; b) una responsabilità extracontrattuale per fatti imputabili ai propri dipendenti, se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri: essa, in particolare, può attenere, da un lato, all’omissione rispetto all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ex artt. 2047 e 2048 c.c., e, dall’altro, all’omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia, ex artt. 2043 e 2051 c.c.” (Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 19/09/2017, n. 21593)”

Sulle misure preventive durante l’ora di ricreazione

“Quanto alle misure preventive di sicurezza messe in atto dalla scuola per i casi in cui la ricreazione, a causa delle avverse condizioni metereologiche, si dovesse svolgere all’interno dei locali scolastici, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, vista la documentazione dimessa, si possono considerare adeguate. Risulta, infatti, che sia stato predisposto un apposito piano di sorveglianza per i casi di maltempo, con la programmazione dei turni di sorveglianza per i docenti. Ciononostante, è però rilevabile la responsabilità della Pubblica Amministrazione per omissione rispetto all’obbligo di vigilanza, in quanto è accertato e pacifico in causa, che nessuno dei tre insegnanti presenti ha notato nulla fino a quando l’alunna non si è rivolta ad uno di loro in seguito all’infortunio subito. Quindi, seppure esistessero adeguati mezzi di prevenzione, nel caso concreto, non sono stati correttamente applicati, non avendo nessuno dei tre insegnanti, la cui presenza era prevista dal piano di sorveglianza, visto nulla con riferimento all’infortunio. Va considerato in conclusione, che la danneggiata ha adempiuto all’onere probatorio della dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui era affidata alla scuola, mentre l’amministrazione scolastica non è stata in grado di fornire la prova liberatoria consistente nella dimostrazione che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea a impedire il fatto (per la semplice ragione che nessuno dei tre insegnanti preposti alla sorveglianza ha saputo riferire dell’accaduto).

OrizzonteScuola 19 Set 2019