da SNALS Venezia
Nella quasi totalità dei casi e configurando una violazione dei diritti degli alunni con disabilità e dei profili professionali del personale scolastico, l’utilizzo dei docenti di sostegno per ovviare ad assenze giornaliere di altri colleghi, è illegittimo. Nonostante le scuole ricorrano spesso a questa pratica per fare fronte all’atavica carenza di supplenti o per ragioni di bilancio economico, le disposizioni ministeriali e la giurisprudenza pongono vincoli severissimi e invalicabili.
Il fenomeno dei docenti di sostegno utilizzati come “tappabuchi” per sostituire i colleghi curricolari assenti è una prassi purtroppo diffusa nelle scuole italiane. Tuttavia, la risposta alla domanda sulla sua liceità è netta: no, salvo eccezioni rarissime e documentate, non è lecito.
Spostare un insegnante di sostegno dalla propria classe per assegnargli una supplenza temporanea lede il diritto costituzionale all’istruzione e all’inclusione degli alunni più fragili.
La figura del docente di sostegno è disciplinata dalla Legge 104/1992. L’articolo 13, comma 3, specifica che le attività di sostegno sono “garantite” per assicurare l’integrazione scolastica, di conseguenza, queste ore non possono essere considerate opzionali o discrezionali da parte del Dirigente Scolastico.
La nota Ministeriale prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 stabilisce chiaramente che il docente di sostegno non può essere utilizzato per svolgere supplenze, in quanto la sua presenza è finalizzata esclusivamente alle attività di integrazione e alla didattica speciale della classe a cui è assegnato.
La nota MIUR prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010 ribadisce l’obbligo di nominare supplenti per sostituire il personale assente, evidenziando il divieto di ricorrere al docente di sostegno per tamponare le emergenze giornaliere.
Se l’alunno con disabilità è presente a scuola, lo spostamento del docente di sostegno in un’altra classe per effettuare una supplenza è totalmente illegittimo. Anche nei casi di “compresenza” (ovvero quando nella classe sono presenti sia il docente curricolare che quello di sostegno), l’insegnante specializzato non può essere allontanato. La contitolarità della classe non autorizza la dirigenza a smantellare il piano didattico personalizzato (PEI) per sopperire a problemi organizzativi interni.
Diverso è il caso che riguarda i giorni in cui l’alunno certificato è assente da scuola. In questo caso la normativa e la prassi sindacale chiariscono che anche se lo studente assistito non è presente, il docente di sostegno rimane un insegnante della classe a tutti gli effetti e dovrebbe, quindi, continuare a svolgere attività didattica all’interno del proprio gruppo-classe per supportare l’integrazione e il gruppo.
Solo in via del tutto residuale, e qualora non vi siano altre soluzioni (come docenti interni con ore a disposizione o potenziamento), il dirigente può impiegare il docente per una supplenza, ma preferibilmente all’interno della stessa classe o dello stesso consiglio di classe. Lo spostamento in altre classi deve mantenere il carattere dell’assoluta eccezionalità e urgenza.
I dirigenti che abusano di questa pratica si espongono a gravi rischi di natura giuridica e amministrativa sotttraendo ore di supporto a un minore con disabilità significa negargli un servizio garantito dallo Stato. Inoltre si può ravvisare “danno erariale” considerato che la Corte dei Conti e svariate sentenze dei TAR hanno ricordato che i fondi destinati al sostegno non possono essere distratti per coprire supplenze ordinarie. Nemmeno i contratti integrativi delle singole scuole possono derogare alle leggi nazionali imperative che tutelano il sostegno.
Di fronte a una richiesta verbale o a un ordine di servizio per effettuare una supplenza illegittima, i sindacati di categoria suggeriscono di tutelarsi seguendo questi passaggi:
- Il docente deve richiedere un ordine di servizio scritto e motivato ed ha il diritto di esigere che l’ordine non sia solo verbale e che specifichi le ragioni di urgenza che hanno costretto la scuola a tale scelta.
- Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 3/1957, l’insegnante può eccepire l’illegittimità dell’ordine per iscritto presentando formale rimostranza. Se il dirigente reitera l’ordine sempre per iscritto, il docente è obbligato a eseguire (a meno che non costituisca reato), ma la responsabilità formale ricadrà interamente su chi ha firmato l’atto.
- Le famiglie degli alunni con disabilità devono essere informate e devono essere consapevoli delle ore di sostegno effettivamente prestate, potendo agire legalmente contro la scuola in caso di ripetute inadempienze.
In conclusione, la tutela del diritto allo studio e all’inclusione prevale sulle necessità organizzative della scuola. Utilizzare il docente di sostegno per le supplenze giornaliere non è una flessibilità lecita, ma una violazione normativa che danneggia l’anello più debole della catena scolastica.