- D: Termine per proporre reclamo avverso la compilazione degli elenchi degli elettori
R: Il termine previsto dall’art. 22 O.M. è di 3 giorni. Per il computo si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. - D: Diritto di elettorato del personale docente nominato successivamente alla pubblicazione degli elenchi definitivi.
R: Il personale docente nominato entro il giorno antecedente alle votazioni ha diritto di voto solo se ha un contratto di lavoro a tempo determinato fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
Detto personale, nel giorno delle votazioni, può votare nel seggio dell’istituzione scolastica ove presta effettivo servizio, dichiarando sotto la propria responsabilità la data di nomina e/o allegando copia dell’atto di nomina. Il seggio ne dà atto nel verbale delle operazioni di votazione - D: Vota il docente titolare oppure il suo supplente?
R: Entrambi hanno diritto di voto purché la supplenza abbia termine almeno fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni. - D: Esercizio del diritto di voto del Dirigente scolastico comandato o in posizioni simili
R: Il Dirigente scolastico comandato o in posizioni simili viene inserito negli elenchi dell’istituzione scolastica di titolarità ed esercita il proprio diritto di voto nella sede indicata dall’USR di appartenenza.
Nell’ipotesi in cui il dirigente scolastico è in posizione di comando (o simili) presso un’amministrazione di una regione diversa da quella della sede di titolarità può presentare domanda a diversa commissione elettorale di istituto individuata dall’USR ove presta effettivo servizio ai sensi dell’art. 21, commi 6 e 7 dell’O.M.
La domanda di inserimento in altro elenco deve essere trasmessa contestualmente alla commissione elettorale presso la quale si richiede di esercitare il diritto di voto, all’USR di provenienza e di destinazione e alla commissione elettorale dell’istituzione scolastica di titolarità - D: L’incarico di rappresentante sindacale è incompatibile con la partecipazione alla commissione elettorale di istituto?
R: Non sono previsti divieti in tal senso. - D: Integrazione FAQ n. 26. In quali elenchi va inserito il personale di ruolo in aspettativa ex art. 36 CCNL?
R: Il personale in aspettativa per accettazione di incarico a tempo determinato presso altra istituzione scolastica statale va inserito negli elenchi della scuola statale in cui presta effettivo servizio il giorno delle elezioni, nella componente elettiva del ruolo di appartenenza.
Nell’ipotesi in cui la componente elettiva di appartenenza non è presente nell’istituzione ove presta effettivo servizio detto personale si recherà presso la sede di titolarità oppure, eventualmente, si avvarrà della procedura di cui all’art. 10 co. 2 e 3 O.M. - D: Riunioni per la propaganda elettorale di cui all’art. 30 O.M. comma 3 lett. c.
R: Le ore per lo svolgimento delle riunioni di cui all’art. 30 comma 3 lett. c) sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL.
La partecipazione è libera.
Gli aspetti organizzativi devono essere curati a livello territoriale, evitando al massimo i disagi.
Tali riunioni possono essere organizzate anche per gruppi di componente. Ad esempio, presso un istituto comprensivo è possibile svolgere la riunione per la lista “X” nella componente infanzia, primaria e secondaria di secondo grado. - D: Riunioni per la propaganda elettorale di cui all’art. 30 O.M. comma 3 lett. c.
R: in riferimento alla suindicata FAQ n. 48, si specifica ulteriormente: Le 2 ore per lo svolgimento delle riunioni di cui all’art. 30 comma 3 lett. c) sono da considerarsi aggiuntive rispetto alle 10 ore previste dal CCNL. Pertanto, per lo svolgimento delle riunioni il totale è pari a n. 12 ore
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