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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

ATA – PASSAGGIO DI AREA

CCNL PERSONALE DELLA SCUOLA: IL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA E PASSAGGIO DI AREA

Con la pubblicazione, a seguito della sottoscrizione da parte dell’ARAN con le cosiddette OO.SS. rappresentative, del nuovo CCNL 2019/2021,  è stata ridefinita la classificazione del personale ATA. Il nuovo ordinamento, che entra in vigore dal 1^ maggio 2024, vede  l’articolazione del personale in quattro Aree, cui corrispondono quattro differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze professionali, responsabilità e autonomia.

Le aree professionali risultano essere:

  • L’area A (Collaboratore scolastici) del precedente sistema passa all’area dei COLLABORATORI
  • L’area AS (Collaboratori Scolastici addetti all’Azienda Agraria) del presente sistema passa all’area degli OPERATORI
  • L’area B (Assistenti amministrativi, Assistenti Tecnici, Cuochi, Infermieri e Guardarobieri) del presente sistema passa all’area degli ASSISTENTI
  • L’AREA C e D del presente sistema passano all’area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE

Il passaggio di tutto il personale in servizio avverrà in maniera automatica ed è definito con l’allegato B al CCNL

Più in particolare, la corrispondenza fra vecchi profili e transizione nel nuovo ordinamento, è così analiticamente definiti:

AREA       RUOLI
CollaboratoriCollaboratore scolastico
OperatoriOperatore scolastico
Operatore dei servizi agrari
AssistentiAssistente Amministrativo
Assistente tecnico
Cuoco
Guardarobiere
Infermiere
Funzionari ed elevata qualificazioneDirettore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)


Non ci sono modifiche per il personale ata che attualmente è in godimento della prima o seconda posizione economica (precedente CCNL art. 50) 

Con la sottoscrizione del nuovo CCNL dovrebbe (il condizionale è d’obbligo visti i ritardi e le omissioni del precedente contratto)  portare finalmente a sostanziali modifiche nella possibilità di passaggio del personale da una AREA INFERIORE A QUELLA SUPERIORE.

Le progressioni tra un’Area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

L’art. 59 comma 5 del nuovo CCNL (norme di prima applicazione) prevede che, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le Aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all’Allegato D. 


Quindi bisogna far riferimento all’allegato D per quanto attiene al possesso dei  requisiti per poter partecipare alle procedure valutative. 

In sostanza, per esempio, 

  • Per il passaggio dei Collaboratori scolastici alla nuova area dell’Operatore Scolastico occorre avere in alternativa o 5 anni di servizio come collaboratore scolastico congiuntamente ad attestato di qualifica professionale oppure 10 anni di servizio come collaboratore scolastico congiuntamente a diploma di scuola secondaria di primo grado.
  • Per il passaggio degli assistenti all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione occorrono o diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di servizio oppure laurea magistrale ed almeno 5 anni di servizio nell’area degli assistenti.

Nel passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, nella valutazione dell’esperienza maturata nell’Area di provenienza costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi.

Per mostrare la sua “buona volontà” il Ministro Valditara ha preannunciato che il dicastero di Viale Trastevere dovrà in tempi brevi procedere all’ emanazione di apposito decreto nel quale verranno puntualmente definite le modalità di espletamento della procedura valutativa e i posti disponibili per i passaggi.

Sulla base delle risorse disponibili, si stimano circa 59.000 passaggi dall’ AREA A dei Collaboratori scolastici all’AREA As degli Operatori scolastici. Saranno circa 2.800 invece i possibili passaggi degli amministrativi facenti funzione all’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni (fermo restando, a nostro avviso, che una percentuale del 60% deve essere destinata all’emanazione del bando di concorso ordinario a posti di DSGA).

In relazione a quanto precede, a nostro avviso:

  1. L’inquadramento dei DSGA è fortemente penalizzante, atteso che tale profilo ormai è legittimamente identificabile (in base alle competenze e ai precedenti titoli di studio previsti per l’accesso – laurea magistrale) con una funzione dirigenziale al pari di quella dei dirigenti scolastici. E’ qui il vero problema nelle scuole, perchè non si vuole affrontare la delicata questione relativa alla distinzione di: a) una funzione dirigenziale orientata al processo formativo degli studenti, all’azione didattica dei docenti, al rapporto con le famiglie e gli  stakeholder che, in quanto portatori di interessi, sono coinvolti nelle attività didattiche e formative svolte dalla scuola, b) una funzione dirigenziale amministrativa e contabile di diretta competenza del Dirigente Amm.vo con diretta responsabilità nella predetta attività amministrativa, organizzativa e contabile delle attività funzionali all’espletamento dell’azione didattica e formativa della scuola.  
  2. Non sono chiari i confini e le competenze fra l’area dei collaboratori e degli operatori che, a nostro avviso, potrebbe portare a penalizzanti risultati in termini di “conflittualità” fra i dipendenti inquadrati in tali aree.
  3. L’area unica degli assistenti fa venire meno quella esigenza da tempo segnalata e prevista e che, con il nuovo CCNL viene abolita, quale quella della figura intermedia del coordinatore amm.vo. Viceversa si è definito l’ordinamento al ribasso, non solo sopprimendo tale figura ma non garantendo agli assistenti una sviluppo professionale verso un’aera intermedia (atteso che saranno pochi quelli che potranno transitare nel profilo di dsga)
  4. Non si è ancora consapevoli dell’importanza e della professionalità che oggi si richiede ad un Assistente Amm.vo per cui il passaggio dall’area dei collaboratori/operatori a quella degli assistenti, se non assistita da un preliminare periodo selettivo di formazione rischia di aggravare la già difficile gestione degli apparati amm.vi (vedasi gli incarichi annuali conferiti a coll.scol.ci  di ruolo come ass.amm.vi, senza richiedere una specifica preparazione professionale nel campo amm.vo e contabile)
  5. Il profilo di assistente tecnico resta ancora un “ibrido” atteso che tale personale molte volte si sostituisce ovvero assume funzione di insegnante tecnico pratico ovvero di vero tecnico informatico per i laboratori tecnologici di cui tutte le scuole sono attrezzate.

Fonte: FLP