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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

QUOTA 100, QUOTA 102 E PENSIONI ANTICIPATE

La normativa attualmente vigente stabilisce alcuni casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro.

Con un comunicato l’INPS spiega quali sono questi casi.

Nello specifico, per le pensioni Quota 100Quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti da lavoro dipendente e autonomo.

L’INPS, tra l’altro, provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione.

Infatti, i pensionati con Quota 100, Quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.

La normativa stabilisce un’eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5mila euro di compensi lordi annui.

L’INPS, attraverso la circolare INPS 29 gennaio 2019, n. 11 e la circolare INPS 9 agosto 2019, n. 117 ha chiarito, inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 5mila euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

In caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’INPS è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.

fonte: da La Tecnica della Scuola – Di Lara La Gatta – martedì 13 febbraio 2024