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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

VISITE FISCALI PERSONALE DELLA SCUOLA

Al momento dell’assenza dal servizio per malattia sussiste l’obbligo per il personale di avvertire la scuola.  Di norma bisogna avvertire la scuola in maniera tempestiva e comunque all’inizio dell’orario di servizio del giorno in cui si verifica l’assenza per malattia, anche nel caso di una eventuale prosecuzione dell’assenza . Le scuole chiedono un. preavviso tra le 7.30 e le 8.00, in tempo utile per riorganizzare il servizio ed eventualmente per cercare un supplente. La comunicazione  deve essere fatta indipendentemente dall’invio del certificato. Il dipendente può essere esonerato se riesce a dimostrare giustificato impedimento.

Il certificato medico per malattia si richiede al medico curante entro 48 ore dal verificarsi della patologia che ha generato l’assenza. Sarà il medico di famiglia a trasmetterlo per via telematica all’Inps.  Nel caso in cui il medico curante sia assente, il certificato può essere rilasciato da altro medico convenzionato o comunque dalla guardia medica. Nel caso di ricovero sarà l’ospedale che invierà il certificato. Se non si può procedere alla trasmissione telematica, è necessario inviare una raccomandata con il certificato, entro lo stesso termine di 2 giorni previsto per l’invio telematico. Il medico  curante una volta trasmesso il certificato all’INPS e deve comunicare il numero di protocollo che sarà cura dell’interessato trasmettere alla scuola. Non c’è bisogno di aspettare il medico curante se si deve prolungare una malattia o se dopo la visita non si è ancora ricevuto il certificato

La visita fiscale inps è una visita medica, un accertamento sanitario, che viene compiuta da un medico dell’Inps nei confronti del personale scolastico, quando esso si assenta per malattia. Sia il Dirigente Scolastico che l’INPS possono controllare l’effettiva esistenza dello stato di malattia. L’Ente preposto alle visite è l’INPS stessa attraverso il Polo unico per le Visite Mediche di Controllo (VMC) attivo dal 1° settembre 2017. Il dipendente è soggetto alle visite di controllo degli enti preposti; per questa ragione è tenuto a rispettare determinate fasce orarie di reperibilità durante le quali non può allontanarsi dal proprio domicilio per dare la possibilità all’INPS di effettuare gli accertamenti medico legali.

Le visite fiscali possono essere svolte, e il dipendente deve essere a tal fine reperibile,  in determinate fasce orarie presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale per tutta la durata di malattia:

  • Dalle 09.00 alle 13.00;Dalle 15.00 alle 18.00. Tutti i giorni comprese le domeniche e i festivi.

  • Dal 1° gennaio 2018il medico fiscale potrà tornare ogni volta che lo ritiene giusto, anche nello stesso giorno se necessario, ai sensi  Decreto n.206/2017 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017 –

  • in caso di assenza alla prima visita scatta la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia. La sanzione scatta per il solo fatto di essere stati irreperibili, anche se la malattia è effettivamente esistente;
  • in caso di assenza alla seconda visita (sia essa quella domiciliare o ambulatoriale) scatta oltre alla perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, la riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo;
  • in caso di assenza alla terza visita, l’indennità INPS viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia: il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità. Il dipendente negli orari prefissati deve essere presente al proprio domicilio. Le sanzioni per l’assenza alla visita fiscale sono graduate in base al tipo di violazione.

Esistono tuttavia dei casi in cui l’assenza alla visita è giustificata e non genera pertanto alcuna sanzione da parte dell’INPS, per esempio ricovero ospedaliero; assenza dovuta a giustificato motivo, forza maggiore; situazione che abbiano reso indifferibile ed inderogabile la presenza del dipendente altrove; concomitanza con la reperibilità di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, laddove si dimostri che le stesse non potevano essere svolte in orari diversi.

La giurisprudenza ha individuato altri casi di assenza giustificata alla visita di controllo:

    • Ritiro presso gli sportelli sanitari di radiografie collegate alla malattia;
    • Effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato;
    • Esigenza improrogabile di recarsi in farmacia;
    • Visita alla madre ricoverata in ospedale quando l’orario di visita coincide con le fasce di reperibilità;
    • Visita presso l’ambulatorio del medico in caso di impossibilità nel conciliare l’orario di visita con le fasce di reperibilità ovvero se finalizzata a far constatare la guarigione dalla malattia, al fine di riprendere anzitempo l’attività lavorativa.
    • In caso di assenza del dipendente alla visita di controllo  è necessario che questi informi tempestivamente  la scuola e l’inps.Il dipendente deve limitarsi a fornire la documentazione idonea a giustificare la propria assenza alla visita.

    E’ tuttavia valida e dev’essere osservata la disposizione del ccnl che preveda l’obbligo per il lavoratore di comunicare preventivamente all’azienda la propria assenza durante le fasce orarie di reperibilità. Tale adempimento ha tuttavia valore ai soli fini del trattamento di malattia totalmente a carico del datore.

    Assenza ingiustificata alla visita fiscale – Non possono essere considerati casi che giustificano l’assenza al controllo del medico fiscale ipotesi come:

    • il malfunzionamento del campanello;
    • breve uscita per delle commissioni;
    • non essersi potuti alzarsi dal letto.

    Vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per poter consentire l’accesso al personale sanitario.

    La legge ha però previsto l’esenzione dalla visita fiscale – tanto per i pubblici dipendenti tanto per quelli del settore privati – nelle seguenti ipotesi:

    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare (per es. emodialisi, chemioterapia, terapie riabilitative per i lavoratori affetti da Aids, ecc.);
    • le lavoratrici in stato di gravidanza a rischio;
    • infortuni sul lavoro;
    • malattie per le quali è stata riconosciuta lacausa di servizio;
    • stati patologici con invaliditàche ha determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%. Per l’elenco completo di tali malattie leggi il successivo paragrafo relativo all’elenco delle malattie senza visita fiscale.

    Per «terapie salvavita» si intendono le cure indispensabili a tenere in vita una persona, in certa misura indipendenti dalla qualità intrinseca del farmaco usato ad essere salvavita. Infatti, un farmaco potrebbe essere salvavita nei confronti di una determinata patologia, ma non esserlo più se somministrato in caso di patologia diversa, verso cui ha tuttavia indicazione d’uso e/o con altra posologia: ad esempio, un antibiotico può essere salvavita in un paziente con AIDS, mentre svolge il suo semplice ruolo antimicrobico non salvavita in un soggetto immunocompetente.

    I giorni di esenzione dalla visita fiscale sono solo i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, necessari a far sottoporre il dipendente affetto da malattia alla terapia salvavita.

    Per «infortunio sul lavoro» si intende un incidente subito dal lavoratore e durante l’orario di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro (cosiddetto infortunio in itinere). Nell’infortunio sul lavoro occorso al dipendente, rientrano tutti gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni tali da provocare danneggiamenti all’integrità psico-fisica del lavoratore come ad esempio sostanze tossiche, sforzi muscolari eccessivi o virus, eventi che possono danneggiare la salute del dipendente.

    Quando il medico di base ritiene che il proprio assistito sia colpito da una delle malattie che consentono l’esonero dalla visita fiscale, inserisce il codice Enel certificato medico che invia all’Inps telematicamente. Tale codice esclude automaticamente il malato dall’elenco dei dipendenti che possono essere sottoposti a visita fiscale. L’Inps ha comunque la possibilità di valutare la decisione del medico di famiglia onde evitare abusi. Non spetta al paziente, ovviamente, chiedere al proprio medico di inserire il codice E nel certificato ma è quest’ultimo che valuta la gravità della situazione.

    Relativamente agli “stati patologici con invalidità che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%”. Un circolare dell’Inps ha indicato quali sono tali situazioni patologiche che consentono di ottenere l’esonero dalla visita fiscale [Circ. INPS 7 giugno 2016 n. 95] ossia di non dover rispettare la reperibilità e poter uscire di casa in qualsiasi momento, senza né l’obbligo di comunicarlo al datore di lavoro, né di conservare la documentazione giustificativa. Tali malattie sono:

    • Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
    • Emorragie severe/infarti d’organo;
    • Coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock-stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
    • Insufficienza renale acuta;
    • Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
    • Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
    • Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
    • Gravi infezioni sistemiche fra cui AIDS conclamato;
    • Intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non INAIL (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, ecc.);
    • Ipertensione liquorale endocranica acuta;
    • Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
    • Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in TSO;
    • Neoplasie maligne in: 1) trattamento chirurgico e neoadiuvante; 2) chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze; 3) trattamento radioterapico;
    • Sindrome maligna da neurolettici;
    • Trapianti di organi vitali;
    • Altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ecc.) per il solo periodo convalescenziale;
    • Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

    Il dipendente che si trovi in una delle predette condizioni e voglia farsi riconoscere l’esenzione dalla visita fiscale deve inviare tutta la relativa documentazione medica, attestante la patologia, al datore di lavoro e all’Inps.

    Se si è stato ricoverati in un ospedale o in un’altra struttura sanitaria  o si è subito un intervento chirurgico sarà il personale della struttura di ricovero a occuparsi della trasmissione telematica della certificazione INPS, al lavoratore viene naturalmente rilasciata una copia del certificato.

    Il personale stabilisce dei  giorni di convalescenza post operatoria e, se alla fine di questi non dovesse sentirsi ancora recuperato, può chiedere al tuo medico di base di prolungare lo stato di malattia.

    Per quanto riguarda la visita fiscale, non è permessa in questi casi:

    • periodo di ricovero in ospedale;
    • se ci si reca al Pronto Soccorso per un problema relativo allo stato di salute

    L’assenza ingiustificata alle visite di controllo configura un’inadempienza anche nei confronti della scuola  tale da portare, nei casi più gravi, al licenziamento per giusta causa.Il licenziamento è, poi, previsto quando la malattia è falsa oppure se si esibiscono i certificati medici mendaci. In quest’ultimo caso, venendo meno il rapporto di fiducia, è probabile che appunto scatti un licenziamento per giusta causa.

    In particolare, la giurisprudenza (Cassazione sentenza n. 24681/2016) ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente reo di essersi ripetutamente assentato dalle visite di controllo. Questo anche dopo l’applicazione della prima sanzione (multa) e di quelle successive (sospensione dal servizio). Nella valutazione della legittimità del licenziamento entrano in gioco anche le mansioni assegnate al lavoratore assente. Nel caso in questione il lavoratore assente era preposto ad un ufficio con funzioni di coordinamento di altri dipendenti.

    fonte FLP Scuola