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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Graduatoria interna di istituto per personale ATA di ruolo

Le graduatorie interne d’istituto riguardano il personale ATA di ruolo titolare nella scuola di servizio, sono predisposte ogni anno e sono distinte per profilo professionale.

Le modalità di presentazione delle domande di mobilità e la modalità d’individuazione dei perdenti posto del personale della scuola, sono definite nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 18/05/2022 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, in sede di negoziazione integrativa a livello Ministeriale sono state definite le modalità di presentazione delle domande di mobilità e la modalità d’individuazione dei perdenti posto del personale della scuola.

Le scuole, nel periodo di presentazione delle domande di mobilità, invitano il personale ATA a compilare l’allegato D con la dichiarazione dei servizi, la dichiarazione sostitutiva di certificazione con le esigenze di famiglia e gli ulteriori titoli generali in proprio possesso e la scheda per la valutazione dei titoli finalizzata all’inserimento nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari personale ATA per l’a.s. 2023/2024.

I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all’allegato E al presente accordo con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio e tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

Chi deve essere incluso nelle graduatorie d’istituto?

Tutto il personale ATA effettivamente di ruolo nelle singole scuole, alla data di presentazione delle domande, di tutti i profili professionali.

Cosa bisogna dichiarare, quali sono i titoli valutabili descritti nell’allegato E

L’allegato E contiene la scheda dei soprannumerari che è suddivisa in tre sezioni
• I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO
• II – ESIGENZE DI FAMIGLIA
• III -TITOLI GENERALI

In riferimento all’allegato E, nella scheda dei soprannumerari si dovranno riportare in modo sintetico, i mesi di servizio dichiarati nell’allegato D, a cominciare dal periodo di servizio effettivo e specifico, ogni sezione è dedicata a uno specifico servizio, sia esso ruolo, pre-ruolo, altro servizio valutabile, servizio militare, servizio civile o servizio svolto in altro profilo professionale valutabile, le esigenze di famiglia e gli ulteriori titoli contenuti nella dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere compilata per il punteggio di ricongiungimento al nucleo famigliare e per ogni altra dichiarazione per attestare il possesso di un titolo o di un beneficio.

Nella scheda dei soprannumerari è necessario dichiarare il numero di mesi di servizio di ruolo, di pre-ruolo, del punteggio relativo alle esigenze di famiglia, il punteggio degli ulteriori titoli generali valutabili posseduti entro la data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità.

Il personale ATA interessato deve compilare l’allegato D, con il dettaglio dei servizi prestati, distinguendo il pre-ruolo dal ruolo perché sono valutati diversamente, dichiarando tutti gli altri titoli valutabili ai fini della pubblicazione della graduatoria, compresi eventuali punteggi relativi al servizio che riguardano la continuità lavorativa nella stessa scuola, ed eventuali bonus per la continuità maturati in determinati periodi.

Quali sono i servizi e i titoli valutabili

Vanno computati nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti.

• Servizio pre-ruolo servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto.
• Il servizio di pre-ruolo e il servizio prestato nel ruolo personale docente, viene valutato nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3).
• Il servizio militare, il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista.
• Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.
• Il punteggio di continuità nella graduatoria dei perdenti posto prescinde dal computo del triennio di servizio, non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Non interrompe la continuità del servizio, l’utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai sensi dell’art. 14 del CCNI. 11.09.2014, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.
• Punteggio di ricongiungimento vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, qualora non esistesse un istituto né un plesso scolastico nel comune di ricongiungimento. spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
• Punteggio per i figli.

Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto

Il sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto è descritto è contenuto nell’ART. 40 – del CCNI mobilità 2023, sono esclusi coloro i quali sono beneficiari di precedenze relative al possesso di legge 104 hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’articolo 40 e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per precedenze l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
I beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per precedenze l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Le precedenze sono raggruppate per categoria e sono inserite, secondo un ordine di priorità.

Ogni tipo di precedenza si tiene in considerazione nelle diverse fasi dei movimenti, in caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, anche il personale il personale in questione sarà graduato.

Decadenza dal beneficio delle precedenze

Il personale beneficiario delle precedenze è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

Individuazione del personale ATA perdente posto

Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non deve essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui all’art. 40 comma 2, salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie; in particolare, in caso di unificazione tra scuole, il medesimo personale non deve essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.

Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento, la stessa può essere condizionata al rientro o volontaria.

Detta domanda è esaminata prima di procedere all’eventuale trasferimento d’ufficio. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d’istituto nell’apposita casella del modulo domanda.

La mancata presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di soprannumerarietà, comporta il trasferimento d’ufficio.

I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda sono effettuati contestualmente ai normali trasferimenti.

Qualora non vi siano posti disponibili nell’intera provincia, il personale ATA rimane in esubero sull’organico provinciale.

Se nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa area professionale, ovvero di altra area professionale richiesta sul modulo domanda, nella sede di titolarità dell’interessato, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata.

Il trasferimento d’ufficio degli assistenti tecnici viene effettuato esaminando ciascun ambito territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e, successivamente, se non richiesta, per l’area comprensiva del laboratorio ove l’assistente tecnico perdente posto risulta titolare.

Notifica agli interessati

Gli uffici territorialmente competenti invitano i dirigenti scolastici degli istituti interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria interna.

Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non deve essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui all’art. 40 comma, del presente accordo salvo casi necessari, in particolare, in caso di unificazione tra scuole, il medesimo personale non deve essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.

I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 5, notificano immediatamente, per iscritto e nel rispetto della normativa di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale, agli interessati la loro posizione di soprannumero con l’avvertenza che nei loro confronti potrebbe essere avviata la procedura prevista per i trasferimenti d’ufficio.

Il personale ATA dichiarato perdente posto, con la definizione degli organici per l’anno scolastico 2023/2024, sarà invitato a produrre domanda di trasferimento anche se il termine della presentazione delle domande fosse già scaduto.

Le domande di mobilità volontarie per i trasferimenti del Personale ATA e per ogni profilo professionale sono possibili a partire dal 17 marzo 2023 fino al 3 aprile del 2023.

Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma prima dell’inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale perdente posto, gli uffici territorialmente competenti notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica.

Le eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti, fermo restando che possono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

Con specifico riferimento al personale ATA, i dirigenti scolastici devono comunicare, altresì, i nominativi di coloro che perdono la sede di titolarità dopo il primo triennio perchè fruiscono dell’art. 59 CCNL/2007.

Detto personale dovrà essere invitato a presentare domanda di trasferimento, ai sensi delle disposizioni del CCNI sulla mobilità, entro le date definite dal CCNI, con l’avvertenza che la mancata presentazione della domanda comporterà il trasferimento d’ufficio con punti zero.

Reclami

L’articolo 42 contiene le modalità di presentazione di reclamo avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria o dalla notifica dell’atto.

Di Marilena Vergura – 16 marzo 2023 – Orizzontescuola