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Snals - Segreteria Provinciale Milano

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DIPLOMATI MAGISTRALI: MINISTRO BOCCIATO!

Nelle settimane scorse si era affrontata la tematica del bonus premiale dei docenti perché il ministro Lorenzo Fioramonti, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca della Repubblica Italiana, nel corso di un’intervista a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital aveva al riguardo espresso giudizi errati oltreché inopportuni, dimostrando vergognosamente di non conoscerne la normativa di riferimento.

Avevamo consigliato al ministro di documentarsi prima di rilasciare dichiarazioni su argomenti che non conosce. Oportet studere, avevamo detto al ministro, ma il nostro consiglio è stato come “ Vox clamantis in deserto”, anche perché “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.

Infatti, dopo un po’ di salutare silenzio (tempo che sarebbe stato opportuno dedicare allo studio), ecco un’altra videointervista del ministro (ed è proprio qui che casca l’asino) nella quale afferma che i diplomati magistrali non hanno il titolo per insegnare.

Ministro, errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Non ha studiato abbastanza, deve essere bocciato, perché il diploma magistrale è in realtà un titolo abilitante in via permanente all’insegnamento.

Ad uso e consumo del ministro (perché tutti gli altri lo sanno già ampiamente) elenco la normativa di riferimento:

  • D. 1054/23, art. 53: l’istruzione magistrale aveva il fine di “preparare gli insegnanti delle scuole elementari”.
  • 197 del D.L. 297/94: “il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione di corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali.
  • M. 10 marzo 1997: “i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997/98, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, consentono in via permanente l’attuale valore legale”. In altre parole i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l’anno 2002 conservano, in via permanente, valore abilitante.
  • parere 4929/2012 del Consiglio di Stato seconda sezione: I giudici amministrativi, dando corso a un ricorso straordinario al presidente della Repubblica, hanno evidenziato come il diploma di scuola magistrale sia da considerarsi «abilitante ex lege», e quindi ai docenti che lo posseggono deve essere riconosciuto il diritto a essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di insegnamento (quella cioè riservata ai professori abilitati, ma non inseriti nella prima fascia, che è invece quella delle graduatorie a esaurimento, che non vengono pertanto toccate).
  • P.R. 25 marzo 2014 (G.U. 15 maggio 2014): recepisce il parere 4929/2012 del Consiglio di Stato (allegato al DPR) relativamente al valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale (e relative sperimentazioni) conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

Pertanto, per la precisione e contrariamente a quanto affermato dal ministro, I DIPLOMATI MAGISTRALI AVEVANO ED HANNO IL TITOLO PER INSEGNARE! tanto che oltre 50.000 docenti sono state inseriti nelle Gae: alcuni a pieno titolo con sentenze passate in giudicato ed altri circa seimila addirittura entrate in ruolo.

Il problema è sorto allorché il 15 novembre 2017 il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, smentendo se stesso, ha pubblicato una sentenza definitiva negando il diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 all’inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento: “Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Se deplorevolmente non si conoscono certe problematiche della scuola, sarebbe più opportuno mettere in pratica il verso di Iacopo Badoer, un librettista e poeta italiano vissuto nel XVII sec.: Un bel tacer | mai scritto fu. (da Il ritorno d’Ulisse in patria, atto V, scena VIII).

Milano 1 novembre 2019

 

Giuseppe Antinolfi

Segretario Provinciale

SNALS CONFSAL di Milano