Conclusasi il 31.08 u.s. la fase dei pensionamenti del 2019, analizziamo la situazione dei pensionamenti con decorrenza 01.09.2020, anche alla luce delle voci allarmanti e infondate che circolano in questi giorni.
Quota 100
Molti iscritti hanno richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di modifica, abolizione o revisione del pensionamento con quota 100.
Ad oggi i requisiti e le modalità dei pensionamenti, fino al 2021, restano quelli riportati nella tabella già pubblicata nel mese di febbraio in area riservata ” Requisiti Pensioni Fornero e quota 100”. Riproponiamo il prospetto per coloro che volessero consultarlo.
Fine del calcolo retributivo, legge Fornero
Per i pensionamenti del 2020 e 2021, invece, il calcolo previsto dalla legge Fornero per chi ha maturato i 18 anni alla data del 31.12.1995 (con il metodo retributivo fino al 31.12.2011 e contributivo dal 1°.01.2012 alla data della cessazione) cesserà di essere utilizzato per mancanza di aventi diritto. Si presume che la fine di questo calcolo sia per le donne al 31.08.2020 e per gli uomini al 31.08.2021. A tali date sia le donne che gli uomini avranno ampiamente raggiunto i requisiti di massima anzianità richiesti per la pensione anticipata.
La seguente tabella spiega quanto sopra scritto:
Tabella esemplificativa termine calcolo retributivo, secondo la legge Fornero, per mancanza di aventi diritto. | |||||
Contributi al
31.12.1995 |
Contributi dal
1.01.1996 al 31.08.2019 |
Totale servizio al 31.08.2019 | Totale servizio al 31.12.2019 | *Poiché il requisito di anzianità richiesto per le donne è 41a 10m al 31.12,
l’interessata se vuole a domanda è potuta andare in pensione dal 1°.09.2019 , maturando il requisito richiesto tra settembre e dicembre 2019. Verrà collocata, comunque, in pensione d’ufficio dal 1°.09.2020 se raggiunto il requisito di anzianità , compirà i 65 anni entro il 31.08.2020. |
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Donne
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18 anni |
23 anni e 8 m |
41 anni e 8 m |
42 anni* |
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Contributi al
31.12.1995 |
Contributi dal
1.01.1996 al 31.08.2020 |
Totale servizio al 31.08.2020 | Totale servizio al 31.12.2020 | *Poiché il requisito di anzianità richiesto per gli uomini è 42 a 10m al 31.12,
l’interessato, a domanda, potrà andare in pensione dal 1°.09.2020 , maturando il requisito richiesto tra settembre e dicembre 2020. Verrà collocato, comunque, in pensione d’ufficio dal 1.09.2021 se raggiunto il requisito di anzianità, compirà i 65 anni entro il 31.08.202. |
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Uomini | 18 anni | 24 anni e 8 m | 42 anni e 8 m | 43 anni* | |
Potranno continuare ad usufruire del calcolo retributivo (Fornero) solo coloro che avendo maturato i 18 anni al 31.12.1995 , abbiano avuto interruzioni di servizio dopo il 1°.1.1996. Interruzioni che, consentiranno il pensionamento, negli anni seguenti, mantenendo il diritto al calcolo retributivo. |
Esauriti gli aventi diritto al calcolo retributivo, si applicherà per quanti avevano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 il calcolo “misto” introdotto dalla legge n.335/95 (Dini), che prevede il calcolo retributivo per i contributi maturati alla data del 31.12.1995 e quello contributivo dal 1°.01.1996 alla cessazione dal servizio.
Per coloro che non hanno versato contributi prima del 1°.01.1996, si applicherà totalmente il calcolo “contributivo” dal 1°.01.1996 al giorno del pensionamento.
Pertanto, dai prossimi anni prevarrà in modo consistente il calcolo contributivo in tutte le future pensioni, e si ridurrà sempre di più la parte di pensione calcolata col metodo retributivo.
Fondo Credito
Al momento del pensionamento e, specificatamente nella domanda di pensione presentata all’Inps, il pensionando dovrà esprimere la volontà di aderire al Fondo Credito da pensionato. Se non si aderisce al Fondo in modo esplicito, non verrà più effettuata la trattenuta precedentemente applicata sul cedolino stipendiale, e quindi non si avrà più diritto alla richiesta e alla concessione dei prestiti.
La trattenuta prevista per i pensionati è pari allo 0,15%, mentre per il personale in servizio la trattenuta sul cedolino dello stipendio è dello 0,35%.
Aderendo al Fondo Credito, con una trattenuta che varierà dai 2 ai 4 euro mensili secondo l’importo mensile della pensione, il pensionato potrà continuare a richiedere sia “piccoli prestiti” che “prestiti pluriennali”.
Occorre, quindi, valutare bene la decisione di aderire, calcolando i vantaggi che si potranno avere in seguito, utilizzando i prestiti previsti, sia personalmente che per esigenze familiari.
Va ricordato che l’adesione non può essere revocata.
Su questo tema, ringraziandolo per il suo eccellente contributo, la scheda del Prof. Boninsegna della Segreteria provinciale di Verona, “Valutare se aderire o meno al Fondo Credito da Pensionati”. Nella scheda vengono proposti le modalità di adesione, i vantaggi e la procedura da attuare per avere una simulazione del prestito da richiedere.
Inseriamo il messaggio INPS n. 3282 dell’11.08.2017 avente come oggetto “Chiarimenti richiesta di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”.