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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Bocciato alle elementari, genitori ricorrono e vincono

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., (ud. 19-06-2019) 05-07-2019, n. 491 tratta il caso di una bocciatura avvenuta alla scuola primaria, ed i giudici rilevano due mancanze procedurali e sostanziali da parte della scuola, che rendono illegittima la bocciatura.

Fatto

La famiglia della minore non ammessa alla classe successiva di una scuola primaria rilevava di essere stata convocata dalla Dirigente scolastica per un incontro scuola famiglia, alla presenza dei docenti di classe e della Referente BES dell’Istituto scolastico; che, soltanto a seguito di tale incontro, gli istanti sarebbero stati informati dell’intendimento del consiglio di classe di non ammettere la loro figlia alla classe successiva; di non essere stati mai preavvisati, nel corso dell’anno scolastico, delle eventuali problematicità che potevano riguardare la figlia. Per i giudici il ricordo è fondato.

 

La normativa

“Osserva, anzitutto, il Collegio che l’art. 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 intitolato: Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria stabilisce al primo comma che: “Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. Prosegue il comma 2 di detto decreto precisando che: “Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”.”

 

Sull’onore di informazione

“Facendo applicazione delle suindicate coordinate normative, decisiva appare la constatazione, che, per un verso, dalla disamina della documentazione versata agli atti di causa non risulta provato che la scuola abbia adempiuto all’onere di informazione nei confronti dei genitori del minore in ordine alle carenze formative riscontrate e che, per altro verso, la minore non risulta essere stata invitata a partecipare alle attività di recupero organizzate presso l’istituto e rese in favore degli alunni. Rafforza tale conclusione l’art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009 secondo cui “Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie”. (…) Ad avviso del Collegio le note richiamate non sono sufficienti a far ritenere adempiuto il dovere d’informazione tempestiva in questione, non essendo dimostrabile il contenuto dei colloqui intercorsi tra la scuola e l’interessata. Manca, in definitiva, la dimostrazione della comunicazione formale, da parte della scuola alla parte ricorrente, del negativo andamento scolastico della figlia di quest’ultima.”

 

Va motivato l’atto di non ammissione

“Sotto altro profilo rafforza detta conclusione il disposto di cui al comma 3 del visto decreto n. 62/17 laddove è stabilito che: I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Non emerge invero dalla motivazione dell’atto gravato alcuna specifica motivazione circa la sussistenza di ipotesi eccezionali tali da giustificare la mancata ammissione alla classe 2 della scuola primaria.”

 

orizzontescuola.it July 16, 2019