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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

5 IN CONDOTTA IN PAGELLA, GENITORI RICORRONO E VINCONO: VOTO NON È SANZIONE.

Il TAR Lazio con una sentenza pubblicata il 3 luglio 2019, N. 08669/2019 REG.PROV.COLL. N. 02207/2011 REG.RIC affronta la problematica del voto di condotta, ponendo degli spunti di riflessione su come deve essere considerato e come deve essere definito.

Fatto

Uno studente ha riportato nella propria pagella scolastica intermedia, relativa al primo periodo di valutazione (trimestre), un voto di condotta pari a 5. Presa visione del voto di condotta del figlio, i genitori dell’alunno, -OMISSIS-hanno inoltrato al Dirigente Scolastico -OMISSIS- un invito ad annullare la delibera relativa al voto di condotta 5, espresso collegialmente dal Consiglio di Classe – e a deliberare l’assegnazione “motivata” di un voto conforme alla personalità dell’alunno. Il Dirigente Scolastico -comunicava che il competente Consiglio di Classe, dopo aver riesaminato gli atti, aveva ribadito all’unanimità la valutazione insufficiente della condotta dello studente (voto 5). Si proponeva ricorso contestando una pluralità di violazioni Ricorso che il TAR accoglieva.

La normativa

“In proposito si osserva che la valutazione del comportamento degli studenti è disciplinata in particolare dall’art. 3 della legge 30 ottobre 2008, n 169 secondo cui il voto inferiore a 6/10 va riservato ai casi di “particolare e oggettiva gravità del comportamento” e quindi alle ipotesi di condotte “particolarmente gravi” ritenute tali alla stregua di una valutazione di tipo “oggettivo” da parte della di una consistente maggioranza di docenti, e non quindi frutto di una percezione “soggettiva” dei fatti. Va inoltre considerato che l’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) in relazione ai presupposti per l’attribuzione del voto insufficiente prescrive che “2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

  1. previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
  2. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni”.

Anche il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento”, richiamato nel POF 2010-2011 del -OMISSIS-prevede una limitazione rigida per il voto di condotta insufficiente, per le sole ipotesi di violazioni gravi.

In particolare l’art. 4 del citato D.M. “Criteri ed indicazioni per l’attribuzione dì una votazione insufficiente” dispone che: “1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/P0 del 31 luglio 2008 -, nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

  1. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale (…).

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale”.

Lo scopo del voto di condotta

“Da ciò consegue che il voto di condotta, essendo diretto ad esprimere la valutazione complessiva dell’alunno non solo sotto l’aspetto della regolarità e/o della diligenza nel seguire le lezioni, ma soprattutto sotto il profilo della maturazione della personalità con riferimento al comportamento in generale nei confronti della comunità scolastica ed al rispetto delle regole del buon vivere civile (cfr. Sentenza Tar Calabria Sede di Catanzaro n° -OMISSIS-), se assume connotazione negativa, come nel caso di specie, deve necessariamente trovare riscontro nella previa contestazione degli addebiti, effettuata con le forme del procedimento disciplinare regolato (per la scuola secondaria) dall’art. 4 del d.P.R. n. 249/1998. In termini diversi il voto in condotta verrebbe ad assumere un’inammissibile valenza sanzionatoria (atipica), mentre, più correttamente, deve ritenersi che in esso vada riportata la valutazione del comportamento dell’alunno all’esito dell’eventuale attribuzione di illeciti disciplinari. In altri termini, il voto negativo in condotta non può costituire esso stesso una sanzione, ma deve costituire la conseguenza di precedenti misure sanzionatorie, comminate nel rispetto delle garanzie offerte dal procedimento disciplinare; ciò al duplice fine di rendere trasparente e verificabile il giudizio sulla condotta dell’allievo e di consentire a quest’ultimo, oltre alla facoltà di opporre controdeduzioni, la possibilità di correggere il proprio operato nel corso dell’anno scolastico.”

Da ORIZZONTESCUOLA 8 luglio 2019