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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Alunno con DSA bocciato ricorre al Tar, bocciatura confermata.

Il ricorrente, che ha recentemente conseguito la maggiore età, espone di avere frequentato, nel corso dell’anno scolastico 2017-2018, la quarta classe, presso-OMISSIS-. Segnalava, in proposito, di essere affetto da disturbi specifici dell’apprendimento, con dislessia, discalculia, disgrafia ed affaticabilità alla lettura, e precisa inoltre che, in ragione della propria particolare condizione, avrebbe ricevuto un piano didattico personalizzato (PDP), appositamente predisposto dall’Istituto. Evidenziava, infine, di avere appreso di non essere stato ammesso alla classe successiva (la quinta), e che tale decisione sfavorevole sarebbe stata assunta, sulla base dei risultati insufficienti conseguiti alcune materie di studio.

Le contestazioni dello studente

Egli, contestando il giudizio negativo emesso nei propri confronti, propone i seguenti motivi:

– I. – Illegittimità per violazione di legge (con riguardo alla L. 170/2010 ed al D.M. 5669/2011ed alla L. 241/90) ed eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità, di buon andamento nonché per ingiustizia manifesta e per difetto di istruttorial’Istituto non avrebbe attuato nel concreto gli interventi pedagogici e didattici, la cui pianificazione (innanzitutto attraverso il PDP) si era resa necessaria per compensare la grave condizione di iniziale svantaggio riscontrata a carico dello studente, consentendogli così di raggiungere, mediante la somministrazione di misure effettive, il successo formativo auspicato; tutto ciò si sarebbe tradotto in una sostanziale elusione del piano didattico personalizzato, della cui mancata attuazione si sarebbe dovuto tenere conto in sede di formulazione del giudizio finale; tale giudizio si rivelerebbe quindi viziato proprio perché, nel valutare negativamente i risultati raggiunti, non si è considerata né la posizione, chiaramente disagevole, da cui ha preso avvio il percorso didattico del ricorrente, né la mancata introduzione di idonei correttivi, tesi ad attenuarne le difficoltà di apprendimento, peraltro note all’Amministrazione;

– II. – Violazione di legge con riguardo all’art. 6 del D.M. 5669/2011 ed eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento, come imponeva il PDP, ad effettuare le prove orali di recupero e contraddittorietà ed errori di fatto; sviluppando le argomentazioni esposte nel motivo precedente, il ricorrente si sofferma ad analizzare, con riguardo alle materie nelle quali egli ha conseguito una valutazione insufficiente (lingua inglese, matematica, navigazione, logistica, meccanica e macchine, elettrotecnica), le omissioni e le carenze che avrebbero contraddistinto l’attività didattica, e più in particolare, le modalità di accertamento dei risultati conoscitivi (specie allorquando il mancato svolgimento di prove orali avrebbe impedito di compensare le prove scritte alle quali lo studente non avesse partecipato).

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva costituisce chiara espressione di discrezionalità tecnica

Per il T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 07/01/2019, n. 3 il ricorso è manifestamente infondato

Deve essere ricordato che il giudizio di non ammissione alla classe successiva costituisce chiara espressione di discrezionalità tecnica: pertanto, non sono sindacabili nel merito le valutazioni della capacità di apprendimento e delle competenze acquisite dallo studente, “che sono affidate in via esclusiva al personale docente della scuola, così come l’apprezzamento effettuato sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche ed il giudizio di valore che caratterizza l’attività didattica” (cfr., tra le molte, T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, n. 325 del 2015), se non nei limiti della conformità del giudizio rispetto ai canoni di logicità e coerenza, nonché ai parametri normativi o ai criteri deliberati preventivamente dal Collegio dei docenti (Cons. St., sez. VI, n. 5785 del 2014 n. 4563 del 2012 e n. 3446 del 2011).

L’inadempimento a prestazioni previste dal PDP, non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva

Né dagli isolati episodi contestati, riferiti alle fasi di verifica dell’apprendimento, può essere desunta l’illegittimità del giudizio finale, dovendosi in merito ricordare che l’eventuale inadempimento a talune prestazioni previste dal PDP, o ad esso utilmente ricollegabili, “non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso a fronte dei quali l’ammissione dello studente alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo” (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, n. 749 del 2017; cfr. inoltre: T.A.R. Basilicata, Potenza, n. 923 del 2016 e Cons. St., sez. VI, n. 5785 del 2014).

da OrizzonteScuola.it – 21 Mar 2019