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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

CSPI: pareri su concorso DSGA e procedure specializzazione sostegno

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nell’adunanza plenaria di ieri, 11 dicembre, ha espresso tre pareri sul

  • decreto recante la “Disciplina relativa al concorso per il reclutamento del personale appartenente al profilo di DGSA e relativo bando di concorso”;
  • decreto recante le “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni”.

Concorso DSGA (il CSPI, all’unanimità, ha espresso parere positivo, condizionato all’accoglimento delle osservazioni e proposte avanzate)

Il CSPI valuta positivamente l’indizione della specifica procedura concorsuale ordinaria, dopo ben 18 anni dall’istituzione del profilo, sia per dare stabilità alle scuole attraverso la copertura dei posti liberi di DSGA, da anni affidati a reggenti oppure ad assistenti amministrativi facenti funzione, sia per favorire l’ingresso di nuova forza lavoro che per la prima volta sarà in possesso dei titoli di studio previsti dal CCNL.

In questo quadro, identifica nella regolarizzazione della situazione delle scuole in cui il ruolo di DGSA è affidato ad assistenti amministrativi facenti funzione uno degli obiettivi del concorso. Di conseguenza si ritiene necessario elevare la percentuale di riserva in misura non inferiore al 30% fino a ricomprendere tutto il suddetto personale (circa 600 assistenti amministrativi), compresi anche coloro privi del titolo di studio, ma con almeno 36 mesi di servizio nel profilo di DSGA. Il CSPI sottolinea che fra i requisiti per accedere a detta riserva sia compreso anche l’a.s. 2017/18.

Infine il CSPI auspica una procedura concorsuale straordinaria ovvero di mobilità professionale riservata agli attuali facenti funzione in possesso del requisito dei 3 anni di servizio, al fine di garantirne l’accesso.

Per quanto concerne specificamente la tabella di valutazione dei titoli e i contenuti e le modalità delle prove d’esame, il Consiglio richiama l’opportunità di:

  • valorizzare maggiormente il servizio prestato nel profilo del DSGA portando a 5 il punteggio massimo attribuibile
  • ricondurre le materie delle prove d’esame preferibilmente alla normativa specifica e agli aspetti teorici e operativi del lavoro quotidiano delle scuole
  • prevedere, in analogia con il recente bando del concorso per Dirigente Scolastico in corso di svolgimento, la modifica del decreto e del bando nella parte relativa alla conoscenza della lingua straniera che la norma non limita alla sola lingua inglese
  • chiarire, al fine di prevenire possibili ricorsi, il significato di “anno intero di servizio“, aggiungendo l’espressione complementare di “incarico di durata annuale
  • escludere il personale già collocato nella seconda posizione economica – per l’accesso alla quale il candidato ha già superato una procedura selettiva – dall’effettuazione dei test preselettivi
  • sapere con maggiore anticipo i test rispetto a quanto previsto nel bando

Il CSPI, rispetto alla tabella dei punteggi, fermo restando il totale punti 10, indica come opportune alcune modifiche. Queste le più importanti:

  • 5 punti per A + B (A punti 3, B punti 2) e 5 punti per C, in luogo dei previsti 6 punti per A + B e 4 punti per C (ove la lettera A indica il punteggio da attribuire per i titoli di accesso, la lettera B per gli ulteriori titoli professionali e culturali, la lettera C per i titoli di servizio)
  • un punteggio inferiore per i dottorati di ricerca e le attività di ricerca scientifica
  • portare il massimo da 4 punti a 5 punti per il punto C, lasciando invariati i punteggi parziali per C1, C2, C3, ma permettendo di aggiungere anni di servizio
  • eliminare dalla tabella di valutazione il riferimento alle abilitazioni
    applicare al fine del riconoscimento della riserva ex L.68/99 quanto già fatto in occasione dell’ultimo concorso straordinario per scuola infanzia e primaria

Procedure specializzazione sostegno (il CSPI, a maggioranza, 1 contrario, ha espresso parere favorevole a condizione che vengano accolte le osservazioni avanzate)

Il CSPI:

  • fa rilevare che il decreto in esame si inserisce in un contesto di fortissima incertezza normativa nel quale insistono sistemi di reclutamento e di formazione iniziale non conciliabili (DM 249/10 e successive modificazioni; DM 30.9.2011; Decreti legislativi n. 59 e 66 del 2017). Nel disegno di legge di bilancio in esame al Parlamento, inoltre, è previsto un ulteriore sistema di reclutamento, che contrasta con il decreto in esame
  • esprime preoccupazione che il decreto, in una situazione siffatta di totale “disallineamento” normativo, possa nella sua attuazione diventare oggetto di notevole contenzioso
  • ritiene che l’evoluzione ancora non definita e confusa del quadro normativo non debba influire in modo negativo sulla possibilità di ampliare la platea di partecipanti, estendendo anche ai docenti che hanno 36 mesi di servizio la partecipazione ai concorsi selettivi per l’accesso al corso di specializzazione
  • auspica politiche di consolidamento dell’organico sia in termini quantitativi che di qualificazione professionale, a livello di formazione iniziale e in servizio.

Rispetto all’articolato le proposte di modifica riguardano:

  • l’abolizione delle date uniche nazionali delle prove per ciascuno dei quattro indirizzi di specializzazione (sostegno infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), così da permettere agli Atenei di predisporre le procedure di selezione con tempistiche adeguate alle esigenze di ogni realtà. Dovrebbe essere fissato il termine ultimo entro cui completare le prove selettive in tutti gli atenei. Rimane ferma la previsione di date distinte per le prove afferenti i diversi ordini di scuola, al fine di garantire ai candidati la possibilità di partecipare a tutte le procedure per cui hanno titolo.
  • Inserimento del diploma sperimentale psico-pedagogico tra i titoli di accesso.
  • possibilità di accesso al corso per coloro che siano in possesso di laurea o titoli accademici equipollenti, o di titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’accesso agli insegnamenti tecnico-pratici di cui alla tabella b del DPR 19/2016, purché congiunti, o al possesso dei 24 cfu (art.5 comma 1, lettera b), o di 36 mesi di servizio.
  • ammissione con riserva per coloro che hanno conseguito l’abilitazione all’estero, in attesa del riconoscimento del titolo.
  • ammissione in soprannumero per coloro che si siano iscritti al percorso in virtù di provvedimenti cautelari giudiziari e abbiano concluso positivamente il corso di specializzazione, con riconoscimento dei crediti maturati a fronte delle attività formative svolte e delle prove eventualmente sostenute.

PARERE BANDO DSGA
PARERE DECRETO SOSTEGNO