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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Mobilità scuola 2019/2020: avviata al MIUR la trattativa per il rinnovo del contratto triennale

Nella mattinata del 23 ottobre 2018, si è svolto il primo incontro al MIUR relativo al contratto triennale sulla mobilità.

Innanzitutto il nuovo CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, ha introdotto alcune novità significative riguardanti il personale docente:

 

  • La mobilità continuerà ad essere annuale ma la durata del contratto (ovvero le regole) sarà triennale (art. 7 comma 3). Questo non solo per i docenti, ma anche per gli Ata.
  • Per i docenti è previsto l’obbligo di permanenza per un triennio nella scuola dove si è trasferiti, al fine di garantire la continuità didattica, ma solo nel caso in cui la titolarità di scuola si ottenga a domanda volontaria (art. 22 c. 4 lett. a1). Questo vincolo non c’è nella mobilità d’ufficio, né qualora soddisfatti in una preferenza sintetica.
  • Da nessuna parte, nel nuovo Ccnl/18, si parla di ambito territoriale.

L’Amministrazione ha fatto presente questi aspetti:

  • l’esigenza di chiudere il contratto al massimo entro il mese di gennaio 2019.
  • Il fatto che il contratto dovrà avere validità triennale.
  • I due disegni di legge presentati in Parlamento (entrambi espressione della volontà del Governo) che prevedono l’abolizione degli ambiti territoriali e della chiamata diretta.

Lo SNALS-Confsal e le altre OO.SS. presenti all’incontro, hanno chiesto, in premessa, alla luce dei disegni di legge attualmente in esame al Senato, il superamento degli ambiti previsti della legge 107 e di conseguenza  il ripristino della possibilità di esprimere come preferenze sino a 15 scuole o i codici sintetici dei comuni e dei distretti. Questo alla luce dei disagi e dei danni che l’istituzione degli ambiti territoriali ha comportato nelle varie fasi della mobilità.

Si è auspicato, quindi, un ritorno al criterio della viciniorità, sostituito in passato dalla prossimità d’ambito che, in particolare, nelle situazioni di soprannumerarietà, ha portato ad assegnazioni di sede paradossali che di fatto hanno penalizzato i docenti soprannumerari. Si sono evidenziati i numerosi casi  di docenti anche con punteggi molto alti, assegnati d’ufficio a sedi lontane dalla scuola di precedente titolarità, perché il sistema informatico considerava sede di partenza la scuola capofila d’ambito, benchè, evidentemente, molto più lontana da quella di titolarità. Di conseguenza si è chiesto il ripristino della fase comunale, seguita da quella distrettuale e provinciale.

Tali richieste sono, evidentemente, irrinunciabili in considerazione del valore triennale del presente contratto.  Questa triennalità non pregiudicherà comunque la possibilità di presentare annualmente la domanda di mobilità a quei docenti non accontentati con l’assegnazione su scuola da loro esplicitamente richiesta.

L’amministrazione, ferma restando la volontà di mantenere valore legale agli ambiti sino alla loro effettiva abrogazione per legge, si è dimostrata aperta alla possibilità di rimodulare il contratto e di conseguenza riadeguare il sistema informatico in base alle richieste sopra evidenziate.

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