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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Prescrizione per la copertura previdenziale dei dipendenti pubblici

In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell’INPS, l’Istituto con un comunicato stampa del 14 agosto 2018 ha precisato:
1) Il termine del 31.12.2018 non riguarda il dipendente pubblico, ma gli adempimenti del datore di lavoro (Pubblica Amministrazione);
2) Il periodo di prescrizione per i dipendenti pubblici dal 1.01.2019 passa dai 10 anni ai 5 anni;
3) I contributi prescritti, ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995 non possono essere più versati dall’Amministrazione una volta prescritti e nel caso che fossero versati l’INPS provvederà alla restituzione.

Il datore di lavoro, comunque, al fine di tutelare il lavoratore, come riportato nella circolare INPS n. 169, al quale in ogni caso i periodi prescritti, pur privi di contribuzione, sono utili ai fini del calcolo della pensione, sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza relativo ai periodi prescritti versando l’importo della rendita vitalizia necessaria.

Riassumendo quindi si prospettano due possibilità:
1 – Periodi scoperti da contribuzione che non sono ancora prescritti (fino al 31.12.2018):
fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.
2 – Periodi scoperti da contribuzione e già prescritti (dopo il 31.12.2018):

I flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338 del 12.08.1962)

COMUNICATO STAMPA INPS