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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Completamento orario 

Completamento orario supplenza personale ATA e diritto al pagamento del sabato e della domenica. MODELLO richiesta

da Orizzontescuola – 13 febbraio 2023

Completamento orario supplenza personale ATA diritto al pagamento del sabato e della domenica:  “Quando si parla di completamento orario settimanale (36 ore nel caso di supplente ata), si
intende dal lunedì al venerdì, oppure si riferisce semplicemente ai 7 giorni, ad esempio dal mercoledì al martedì?”

Per meglio dire, nel caso di un supplente, collaboratore scolastico, che abbia completato l’orario ordinario settimanale di 36 ore dal mercoledì al martedì successivo, indipendentemente dal numero dei titolari sostituiti e dalla tipologia di assenza, vanno pagati il sabato e la domenica”?

Istruzioni operative supplenze

La nota annuale delle supplenze prot. N. 28597 del 29 luglio 2022 contiene le istruzioni operative per il pagamento dei supplenti.

All’articolo 4. Disposizioni Comuni la nota recita:

“Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero delle attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’articolo 2109, comma 1, del codice civile”.

Che cosa s’intende per pagamento del sabato e della domenica per le supplenze temporanee?

1) Cosa si intende per “completamento dell’orario ordinario settimanale”?
2) Cosa accade se il servizio è svolto in più scuole?
3) È possibile pagare il sabato e la domenica senza aver completato l’orario settimanale?

Per il personale docente l’art. 40 comma 3 e per il personale Ata l’art. 60 comma 2 del CCNL SCUOLA del 2007 dice: “Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e sono da computarsi nell’anzianità di servizio, il dipendente che completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica o anche del sabato anche nel caso la scuola adotti un orario settimanale su 5 giorni (settimana corta con orario di servizio dal lunedì al venerdì) ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile, e nell’art. 36 della Costituzione (Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale retribuito), ne deriva pertanto il diritto del lavoratore al giorno di riposo solitamente in coincidenza con la domenica, acquisendo il riconoscimento economico e giuridico dell’intero periodo lavorativo.

Che cosa s’intende per completamento dell’orario settimanale ordinario?

Il completamento dell’orario ordinario settimanale deve verificarsi dal lunedì al sabato, in casi eccezionali anche da lunedì a domenica, con un giorno libero infrasettimanale. Per orario ordinario deve intendersi 36 ore per il personale ATA CCNL scuola art. 51, 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria e 30 ore nelle istituzioni educative, CCNL scuola art. 28 del per i docenti, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali.

Il personale supplente per avere riconosciuti il sabato e la domenica deve stipulare un contratto con nomina a tempo pieno e per l’intero orario ordinario settimanale di servizio.
Spetta comunque il pagamento di tutta la settimana quando l’orario ordinario si completa in 6 giorni lunedì /sabato, o in 5 giorni, quando il sabato risulti giornata libera.

Si acquisisce il diritto al pagamento della domenica anche se l’orario settimanale si completa con un servizio prestato su due scuole, o anche se la domenica ed eventualmente il sabato, ricadono all’interno del periodo di nomina pur senza completare l’intero orario.

Rispondendo al caso caso prospettato in alto, dunque, il supplente collaboratore scolastico ha completato 36 ore in due settimane invece che in una, ha diritto al pagamento della domenica ed eventualmente del sabato, solo perché compresi all’interno del periodo lavorativo.

Il supplente ha diritto al pagamento della domenica quando lavora dal venerdì al lunedì della settimana successiva pur senza completare le 36 ore, dunque le giornate del sabato e della domenica vanno computate nell’anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che economici.

Questione chiara ma differenza importante.

Titolare assente dal mercoledì al sabato o dal mercoledì al venerdì, qualora il sabato fosse il suo giorno libero, cosa accadrebbe se si assentasse nuovamente a partire dal lunedì successivo anche per diversa tipologia di assenza?

Al supplente che completa l’orario settimanale il sabato e la domenica sono pagati a prescindere, quindi a nulla rileverà se il titolare si dovesse riassentare o meno a partire dal lunedì successivo; diverso è il caso della proroga della supplenza, il pagamento del sabato e/o della domenica dipendono dal prolungamento dell'assenza del titolare a partire dal lunedì successivo.

Quando il titolare si riassenta dal lunedì, infatti, il pagamento del sabato e dalla domenica sarà effettuato in virtù della sola proroga contrattuale, il “vincolo” del completamento dell’orario settimanale non può essere applicato, ed è irrilevante il monte ore settimanale svolto dal supplente.

La nota delle supplenze precisa:
“Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

Pertanto, se il titolare è assente fino al venerdì o fino al sabato o ancora il sabato è il giorno libero a cui segue la domenica, giorno festivo, e dovesse poi riassentarsi dal lunedì successivo, per la stessa o per altra tipologia di assenza, senza riprendere servizio, il contratto del supplente, con scadenza il venerdì o il sabato, deve essere prorogato a partire dal sabato ricomprendendo necessariamente anche la domenica, in quest’ultimo caso il pagamento del sabato e/o della domenica dipendono solo dall’assenza del titolare.

È anche possibile il riconoscimento giuridico ed economico della domenica (ed eventualmente del sabato) quando lo svolgimento dell'orario ordinario matura con più contratti stipulati in una stessa scuola o in istituti diversi, anche in sostituzione di più titolari, purché sia svolto su profilo della medesima area per il personale ATA e nel medesimo grado di istruzione se si tratta di personale docente, purché l’orario si completi in una sola settimana lunedì/sabato.

In caso di completamento dell’orario ordinario svolto su più scuole, il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio, che vi darà luogo, previe le necessarie verifiche.

Richiesta di pagamento del sabato e della domenica

Qualora la scuola non fosse adempiente, il supplente interessato può presentare richiesta del pagamento secondo le istruzioni nello schema sottostante.

Fac simile di richiesta di pagamento del sabato e della domenica per servizio svolto in più scuole

Il/La sottoscritta/o……nell’atto di stipula del contratto relativo alla supplenza presso la vostra scuola…………………………………………………con inizio servizio in data……………………….per totali giorni………, dichiara che nella settimana comprendente il/i giorno/i suddetto/i ha effettuato l’orario di lavoro completo …………………………………..(specificare le ore e la scuola) maturando così la validità giuridica ed economica della restante settimana, cioè per i giorni sabato……………….. e domenica……………corrente mese in base all’ art. 60 o art. 40 del CCNL /2007 e all’art. 2109 del codice civile.