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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il 2 febbraio 2023 il Governo ha approvato un disegno di legge riguardante l’autonomia differenziata delle Regioni. Si tratta di una bozza poichè il testo finale dovrà avere parere positivo della Conferenza Stato-Regioni. Successivamente, il testo emendato e modificato tornerà al Consiglio dei ministri per il varo definitivo.

L’art.116 della Costituzione prevede: “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117  (nostra nota le cosiddette materie a legislazione concorrente, sono 23 in tutto)  e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l, limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace” possono essere attribuite alle Regioni  in base all’articolo 116 della Costituzione, che, per l’appunto,  prevede “La Carta specifica che l’autonomia può essere attribuita a una Regione con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

Alle Regioni possono essere  trasferite le funzioni ora esercitate dallo Stato su una o più di queste materie:

  • giustizia di pace;
  • norme generali sull’istruzione;
  • tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
  • rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
  • commercio con l’estero;
  • tutela e sicurezza del lavoro; 
  • istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  • professioni;
  • ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  •  tutela della salute;
  • alimentazione;
  • ordinamento sportivo;
  • protezione civile;
  • governo del territorio;
  • porti e aeroporti civili; 
  • grandi reti di trasporto e di navigazione;
  • ordinamento della comunicazione;
  • produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  • previdenza complementare e integrativa; 
  • coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  • enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Il ddl approvato il 2 febbraio fissa il principio per cui prima vanno definiti i Lep – livelli essenziali delle prestazioni – validi per tutta l’Italia, poi si stipulano le intese con le Regioni .

Nel testo vengono inoltre indicati i tempi e l’iter con cui deve essere approvata l’intesa tra lo Stato e la singola Regione. Inoltre si propone di rendere stabile il fondo di perequazione per i territori svantaggiati.

La definizione dei Lep avverrà attraverso una cabina di regia, il cui lavoro confluirà in vari Dpcm (Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri) sui quali il Parlamento potrà esprimere soltanto un parere non vincolante. In ogni caso è stata inserita una norma in virtù della quale se dalla definizione dei Lep emergerà la necessità di destinare risorse economiche finalizzati appunto a raggiungere tale livello essenziale delle prestazioni, prima andranno varati i finanziamenti, poi si potrà procedere con le intese.

Una volta approvato il ddl-quadro, e definiti i Lep, le Regioni potranno iniziare ad avanzare la loro richiesta di autonomia. La richiesta dovrà confluire in un’intesa Stato-Regione che poi andrà vagliata dalla Conferenza Stato-Regioni e dal Parlamento, che avrà 60 giorni per esprimere un parere d’indirizzo. Dopo tutti questi passaggi l’intesa tornerà in Cdm e sarà ritrasmessa alle Camere sotto forma di disegno di legge, che andrà approvato a maggioranza assoluta.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 19