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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

TFA Sostegno VIII ciclo anno 2023

Come più volte preannunciato, i bandi delle Università per attivare l’VIII ciclo dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (meglio noto come TFA sostegno),  e il cui percorso formativo consente di conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno, sono ormai prossimi per essere pubblicati

Si attende, in sostanza, solo il D.M. con cui si distribuiscono i posti fra i vari atenei che ne hanno fatto richiesta.

Ricordiamo che il  percorso formativo è disciplinato dal DM 30 settembre 2011, così come modificato dal DM 92 del 2019, allo stato è  in corso di svolgimento il VII ciclo (che fa riferimento all’anno accademico 2021/2022 anche se concretamente si sta svolgendo nell’a.a. 2022/2023).

Giova precisare, per smentire allarmistiche e ingiustificati annunci comparsi in rete, come dopo l’indizione dell’emanando bando dell’VIII ciclo (a valere per l’a.a. 2022/2023 e che si svolgerà nel 2023/2024) ci sarà, nel prossimo anno 2024 anche il IX ciclo a valere per l’a.a. 2023/2024.  

A suffragare tale precisazione basta far riferimento alla nota prot. 39588 del 17.12.2021 con cui  il Ministero dell’Università e della Ricerca, confermava l’autorizzazione del VII ciclo per l’anno accademico 2021/2022 e stabiliva che, nelle more dell’attuazione della riforma prevista dai D.lgs 59 e 66 del 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato per il triennio 2021/2024 un numero complessivo di 90.000 posti (sulla base della nota MEF 5882 del 15 Giugno 2021).

Pertanto i cicli già autorizzati dal MEF sono tre:

  • 2021/2022 (VII ciclo), attualmente in corso di svolgimento con 25.874 posti banditi.
  • 2022/2023 (VIII ciclo), che dovrebbe essere bandito prevedibilmente a fine marzo
  • 2023/2024 (IX ciclo), che dovrebbe essere bandito nel 2024.

Ciò precisato, in maniera incontrovertibile, l’VIII  ciclo sarà bandito entro fine marzo 2023 al massimo inizio Aprile.

In queste settimane le università stanno comunicando al Ministero dell’Università e della Ricerca (il numero di posti che intendono attivare divisi fra i vari ordini e gradi di scuola, cioè il numero massimo di corsisti che sono disposte ad accogliere, tenendo conto anche del numero di idonei dei precedenti cicli.

L’offerta formativa richiesta dalle università deve poi essere vagliata dal Coreco (Comitato regionale di coordinamento), integrato dai rappresentanti degli Atenei che hanno presentato l’offerta formativa e dal dirigente preposto dell’USR. Il parere positivo del Coreco sarà inserito nella  banca dati è propedeutico ai successivi adempimenti. Il Ministero dell’Università, infatti, sulla base delle delibere del Coreco autorizzerà i percorsi e ripartirà il contingente dei posti tra le diverse Università.

A tal fine, dati i tempi ristretti e la vastità del programma d’esame (si ricorda che sono previste tre prove – preselettiva-scritta-orale) coloro i quali sono in possesso dei titoli di accesso, che qui si riportano, si raccomanda una adeguata preparazione per affrontare le predette prove.

TITOLI DI ACCESSO TFA SOSTEGNO 2023

Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):
a) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria oppure
b) diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti):
a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
laurea magistrale o a ciclo unico più 24 CFU

Insegnanti tecnico-pratici (ITP):
a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente 

b) DOPO il 2024/2025: laurea anche triennale più 24 CFU
I requisiti relativi al possesso dei 24 CFU sono derogati sino al 2024/25, per cui gli insegnanti tecnico-pratici partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione sino alla predetta data con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.

Relativamente al personale docente già di ruolo, ma in possesso dei titoli di studio per partecipare per esempio per altro ordine o grado di scuola (per esempio docente di ruolo primaria con laurea in pedagogia che vuole partecipare per scuola secondaria di secondo grado), il Ministero con nota del 13 agosto 2020 ha così precisato: 

I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.

In sostanza, quindi, i docenti di scuola dell’infanzia o scuola primaria, in possesso del titolo di studio abilitante per accedere al rispettivo ordine di scuola di titolarità, non devono conseguire i 24 cfu PER PARTECIPARE AL TFA SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA (OVVIAMENTE SE IN POSSESSO DELLA LAUREA CHE CONSENTE ACCESSO CLASSE DI CONCORSO DI TALE GRADO DI SCUOLA)

Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all’ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio

Per quanto attiene alla questione dell’accesso diretto su posti riservati al prossimo TFA, facciamo presente che il riferimento normativo è contenuto nel testo della legge 79/22 su reclutamento e formazione, conversione del DL 36/22.

La norma infatti prevede che fino al termine del periodo transitorio previsto al momento fino al 2024, “ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento“.

Pertanto, sino al 31 dicembre 2024, gli aspiranti che possiedono 3 anni di servizio negli ultimi 5 su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione possono accedere direttamente ai percorsi di specializzazione senza sostenere prove d’esame, su una percentuale di posti che saranno a loro riservati.  

Occorre sottolineare alcuni aspetti, il primo dei quali è rappresentato dall’accesso che sarà limitato: un decreto del MUR, emanato di concerto con il MIM, determinerà il numero di posti riservati.

Resta un altro dubbio, ovvero una congiunzione che potrebbe cambiare la portata e la direzione del provvedimento: il testo approvato all’interno della legge evidenzia che i docenti precari destinatari di tale corsia preferenziale per accedere ai corsi di specializzazione siano in possesso “dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento”.

Ciò, impedirebbe agli insegnanti con le previste tre annualità di esperienza specifica ma privi di abilitazione l’accesso riservato ai corsi di specializzazione sul sostegno”.

Ancora però non è chiaro quando e se verrà corretto tale provvedimento.

Resta il fatto che al momento, la legge 79/22 prevede l’accesso diretto ai corsi di specializzazione al sostegno solo ai docenti che sono in possesso, oltre al titolo di studio, dell’abilitazione dell’insegnamento.

Fonte: FLP Scuola Foggia