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Graduatorie interne d’istituto

graduatorie di istituto

In parallelo ai movimenti per la mobilità territoriale e professionale 2022, iniziati lo scorso 28 febbraio, il personale docente di ruolo deve presentare domanda per le graduatorie interne d’istituto: il termine ultimo disponibile è il prossimo 15 marzo, così come per la mobilità.

Questo è l’ultimo anno in cui tutti gli interessati potranno presentare istanza cartacea: a partire dal 2022/23, infatti, si passerà alla modalità telematica attraverso un’apposita area su Istanze Online. Di seguito forniamo alcuni chiarimenti sulla valutazione del punteggio, facendo riferimento al servizio prestato, di ruolo, pre-ruolo, su posto comune, sostegno ed eventuale altro ruolo.

Presentazione domanda graduatorie interne d’istituto entro il 15 marzo 2022

Entro il 15 marzo i docenti di ruolo dovranno presentare domanda per l’aggiornamento o inserimento (se trasferiti a settembre 2021) delle graduatorie interne di istituto: sono coinvolti tutti i docenti titolari, quindi il personale in assegnazione o utilizzazione dovrà inoltrare richiesta nella scuola in cui detiene la titolarità. Le segreterie scolastiche devono compilare e pubblicare le suddette graduatorie entro il 30 marzo 2022.

Per l’assegnazione del punteggio nelle graduatorie interne d’istituto si fa riferimento a quanto indicato nella Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”. Come si valuta il servizio prestato? La valutazione cambia in base alla tipologia, se svolto dopo l’immissione in ruolo, antecedentemente, su posto comune, su sostegno o su eventuale altro ruolo.

Servizio di ruolo

Nelle graduatorie interne d’istituto si valutano 6 punti per ogni anno di servizio di ruolo, ad eccezione di quello in corso. Se prestato in scuole su isole (eccetto Sicilia e Sardegna) questo si raddoppia, a condizione che il docente l’abbia concretamente svolto (salvo in casi di assenza per gravidanza, puerperio, sevizio militare di leva).

Se alcuni anni si sono svolti sul sostegno con il titolo di specializzazione, il punteggio raddoppia in riferimento a quegli anni: se ad es un docente ha 8 anni di ruolo, di cui due svolti sul sostegno, il punteggio sarà (6anni x 6punti) + (2anni x 12punti), quindi 60 punti totali.

Servizio pre-ruolo

Nelle graduatorie interne d’istituto il servizio pre-ruolo si valuta 3 punti per ogni anno svolto, vale a dire per almeno 180 giorni (anche in modo non continuativo) o senza interruzioni dal 1° febbraio fino alle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia. Attenzione, solo i primi 4 anni si valutano 3 punti, per gli eventuali altri anni i punti sono 2: ad esempio, se un docente ha 10 anni di ruolo i punti saranno 23, poiché il calcolo da fare sarà (3anni x 3punti) + (7anni x 2punti).

Se il docente ha effettuato anni di servizio pre-ruolo su posto di sostegno con il relativo titolo di specializzazione, il punteggio si raddoppia solo nel caso in cui l’insegnante è titolare sul sostegno. Qualora non avesse avuto il titolo di specializzazione, il punteggio sarebbe uguale per la valutazione del servizio pre-ruolo.

Esempio: docente di sostegno con 4 anni di ruolo, 4 anni di pre-ruolo, di cui 2 svolti sul sostegno con abilitazione il calcolo da fare è (4anni x 12punti) + (2anni x 6punti) + (2anni x 3punti) = 66 punti.

scuolainforma – Lara Sardi – 7 marzo 2022

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