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GPS supplenze

Disposizioni sulla presentazione della domanda (Bozza nuovo Regolamento)

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Aggiornamento GPS nel 2022, via libera alla riapertura delle Graduatorie Provinciali con l’arrivo del nuovo Regolamento per le supplenze. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, infatti, ha espresso parere positivo (tuttavia, ricordiamo che si tratta di un parere non vincolante) allo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione riguardante il Regolamento per la costituzione delle nuove graduatorie. Trattandosi di una bozza, il nuovo Regolamento, naturalmente, potrà essere ancora soggetto a possibili modifiche.

Vediamo quanto indicato nella bozza del nuovo Regolamento per le supplenze in merito alle modalità di presentazione delle domande per le GPS.

Domande GPS, le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento per le supplenze (Bozza)

Le disposizioni per la presentazione delle domande per le GPS sono contenute nell’articolo 5 della bozza del nuovo Regolamento per le supplenze. Gli aspiranti – secondo quanto si legge – presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS – e per le correlate graduatorie di istituto – nonché per la prima fascia delle graduatorie di istituto per le quali abbiano i requisiti previsti. 

Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con apposito provvedimento della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine minimo di quindici giorni per la presentazione delle istanze. 

Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: 

• il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 4; 

• di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente o educativo per i distinti ruoli;  il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 4; 

• le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura; 

• l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati; 

• i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo laddove, entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento, risultino scaduti i termini previsti per l’adozione del relativo provvedimento di conclusione della procedura di riconoscimento; 

• i titoli valutabili

• il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

• i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione, poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta. 

Nella bozza del nuovo Regolamento per le supplenze si precisa che non si terrà conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dal regolamento. L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Inoltre, non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative. 

L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto è escluso dalle relative graduatorie. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a: 

  1. titoli di studio conseguiti all’estero; 
  2. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera; 
  3. servizi di insegnamento prestati nei Paesi della Unione Europea ovvero in altri Paesi. 

Ricordiamo, infine, che trattandosi ancora di una bozza, le disposizioni in essa contenute possono essere ancora soggette a modifiche prima della pubblicazione finale del nuovo Regolamento per le supplenze.

Di Luigi Rovelli – 27 Febbraio 2022 – SCUOLA INFORMA

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