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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Il Tar può revocare la promozione se «danneggia» l’alunno

Così come la bocciatura non è una sanzione e nemmeno una punizione, la promozione di un ragazzo alla classe successiva in alcuni casi può costituire tutt’altro che un vantaggio per lui, anzi, a ben vedere, un vero e proprio “danno”. Con la sentenza 559/2021, il Tar Toscana ha affrontato il singolare ricorso dei genitori di un alunno non per la bocciatura bensì per la sua promozione con superamento degli esami di terza media.

I genitori in questione sostenendo che l’Istituto scolastico si fosse voluto “liberare” del figlio ne avevano impugnato i provvedimenti di promozione ignorando la loro istanza di trattenimento alla classe III senza aver prima verificato che il minore fosse davvero pronto al passaggio alle scuole superiori. L’istituto avrebbe insomma erroneamente interpretato la disciplina emergenziale ritenendo vigente una sorta di “promozione automatica” di tutti gli alunni, disabili compresi.

La normativa emergenziale
A ben vedere la normativa emergenziale non contempla alcuna deroga rispetto al possesso dei requisiti sulla valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento. L’ammissione di tali alunni all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, resta subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.

Nella didattica erogata a tali alunni i docenti perseguono l’obiettivo dell’integrazione scolastica che è funzionale allo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Una volta elaborato il piano educativo individualizzato, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali e delle famiglie, alla fine di ogni anno devono essere svolte verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi. E nell’individuare le modalità “derogatorie” causa Covid, nulla è previsto per la valutazione finale con riferimento agli alunni con disabilità. Si prevede espressamente che per gli alunni con disabilità certificata si deve procedere alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato. Anzi è stato disposto che i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutino l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso qualora sia accertato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici.

È quindi evidente che la disciplina emergenziale obbliga i dirigenti scolastici ad effettuare una prudente istruttoria e una attenta valutazione al fine di valutare la possibile re-iscrizione dell’alunno disabile al medesimo anno trascorso. Tutto ciò – si badi – nell’intento di salvaguardare in via prioritaria, non tanto la continuità del percorso scolastico, quanto piuttosto la sua efficacia sotto il profilo inclusivo e psicologico, ancor prima che didattico.

di Pietro Alessio Palumbo – 28 maggio 2021