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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Alunno con Bes, se la scuola è «disattenta» gli paga i danni all’autostima

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di “speciale attenzione” per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento o evolutivi, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei “Bisogni educativi speciali” (Bes). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; dei disturbi evolutivi specifici e dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

La necessità di “tempi più lunghi”
Nella vicenda affrontata dal Tar Firenze con la recente sentenza 81/2021, l’istituto, alla luce dello scarso rendimento scolastico di un alunno, aveva autonomamente compiuto una “indagine” pervenendo alla conclusione che lo stesso fosse da inserire fra gli studenti con Bisogni Eeducativi speciali. Ciò soprattutto perché necessitante di “tempi più lunghi”.

Il ragazzo aveva inoltre manifestato difficoltà di attenzione, di memorizzazione, di decifrazione e rielaborazione di informazioni verbali e scritte, difficoltà nell’applicare conoscenze, oltre a problemi emozionali e ansiosi.

La scuola tuttavia non aveva predisposto alcuno strumento compensativo e neppure aveva informato del tutto la famiglia.

Gli obblighi della scuola
Secondo il Giudice toscano se la mancata predisposizione delle misure compensative per l’alunno Bes è grave, peggio è non avervi fatto partecipe la famiglia.

La vigente disciplina sugli strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali prescrive infatti precisi obblighi di predisporre strumenti di personalizzazione della didattica – comprensivi di misure compensative e dispensative – persino quando le difficoltà non siano dipendenti da disturbi «clinicamente tipizzati».

I danni a equilibrio e autostima
La disciplina Bes, quindi, estende l’area del servizio pubblico nei confronti della utenza scolastica e, se violata, può essere fonte di responsabilità per danni nei confronti dell’alunno, sostanziandosi nell’omissione di adempimenti “dovuti”.

Ma non è tutto. Riscontrata una situazione Bes è specifico obbligo dell’istituto scolastico informare “tempestivamente” i genitori affinché scuola e famiglia possano predisporre, anche congiuntamente, le più adeguate misure di recupero. Per il Giudice fiorentino è quindi risarcibile il danno psicologico risentito dal minore da cui la scuola abbia continuato a pretendere risultati ordinari senza predisporre la necessaria “rete protettiva”, con ciò incidendo sul suo equilibrio e sulla sua autostima.

Danno che nel caso di specie il Tar toscano ha ritenuto di quantificare in 2.500 euro, ma solo perché – come ha precisato – la predetta situazione si era protratta per un limitato arco di tempo dell’anno scolastico.

di Pietro Alessio Palumbo