Milano, via Pisacane 1 – Tel. 02 74.53.34 / 02 73.89.594 – Fax: 02 74.91.129 Mail: lombardia.mi@snals.it

Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Maturità, il giudizio della commissione è «insindacabile» anche se il voto finale tradisce le aspettative

Con la recente sentenza 175/2021 il Tar Veneto ha chiarito che un buon curriculum di studi non sempre e per forza deve fare il pari col voto finale di maturità. L’esame di maturità per la sua stessa funzione, costituisce infatti una prova a sé, oggetto di autonoma e specifica valutazione. E proprio tale “indipendenza” non consente di ritenere che la valutazione espressa a conclusione dell’esame finale debba essere vincolata al voto “di presentazione” del candidato attribuito dall’istituto scolastico di appartenenza.

Il voto di maturità e le prospettive di studi e lavorative dello studente
Come è noto la valutazione conseguita nell’esame di maturità viene presa in considerazione sia ai fini dell’accesso ad alcune facoltà universitarie sia ai fini dell’accesso al mondo del lavoro, costituendo uno dei principali elementi di “referenza” per i giovani che si affacciano alla società.

In questo senso è fuor di dubbio che lo studente ha interesse concreto (e tutelabile davanti al Giudice) alla corretta valutazione delle proprie prove di esame finale del percorso di studi superiore.

Ebbene nel caso finito sotto la lente del Tar Veneto lo studente aveva conseguito un voto non corrispondente alle sue aspettative. Su tutto l’interessato denunciava che a suo dire il modello-scheda di valutazione del colloquio era scorretto per mancata indicazione di quali e quanti erano stati gli argomenti sottopostigli, e di come fossero state qualitativamente esplicitate le risposte. Mancava la verbalizzazione della prova.

Insindacabilità dei giudizi delle commissioni d’esame
La magistratura veneziana ha chiarito che i giudizi espressi dalle commissioni degli esami pubblici hanno carattere tecnico-discrezionale e devono ritenersi come tali “insindacabili” salvi i limiti propri della manifesta contraddittorietà, illogicità o persino irrazionalità.

A tal proposito la scelta dei quesiti su cui concentrare la prova orale dello “studente maturando” resta riservata a una sfera di potere decisionale alquanto ampia della commissione d’esame.

A ben vedere persino il giudice amministrativo stesso può mettere in discussione esame e voto unicamente in casi di gravi leggerezze della commissione e assoluta insensatezza dei conseguenti esiti valutativi.

Valutazioni “comprensibili” e precise: il vademecum del Tar Venezia
Occorre che le valutazioni della commissione siano state adeguatamente esternate e soprattutto che siano facilmente comprensibili. In proposito per garantire la correttezza seguita, necessita che la commissione d’esame curi che siano stati analiticamente determinati i criteri di valutazione delle singole prove; che per ogni prova sia stato attribuito un voto complessivo, e un punteggio numerico corredato dai relativi criteri motivazionali per ogni singolo criterio di valutazione; infine che nelle prove scritte siano evidenziati con segni grafici le parti dell’elaborato che presentino profili di criticità.

Per quanto concerne la prova orale non è necessario che le risposte del candidato siano indicate nel verbale. Ciò per evidenti motivi di sinteticità e di economia delle procedure.

Pietro Alessio Palumbo – 9 aprile 2021