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L’abolizione del vincolo quinquennale

Fioramonti annuncia: “L’abolizione del vincolo quinquennale sarà discussa e votata in Commissione Bilancio”

L’ex ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, su Facebook, annuncia che il suo emendamento sull’abolizione del vincolo quinquennale (e la sua riduzione ad un anno) per le immissioni in ruolo degli insegnanti ha superato il vaglio di ammissibilità e quindi sarà discusso e votato in Commissione Bilancio.

L’ex ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, su Facebook, annuncia che il suo emendamento sull’abolizione del vincolo quinquennale (e la sua riduzione ad un anno) per le immissioni in ruolo degli insegnanti ha superato il vaglio di ammissibilità e quindi sarà discusso e votato in Commissione Bilancio.

“Siccome il costo della vita non è lo stesso su tutto il Paese, si potrebbe cominciare consentendo ad alcune regioni di fornire ulteriori incentivi economici, come buoni per vitto e alloggio, in attesa di un dibattito più maturo sulla questione salariale. Invito il Governo e i miei colleghi di maggioranza a rivedere la propria posizione in merito e a muoversi nella direzione auspicata dal mio emendamento”, conclude.

Riferimenti normativi

Si tratta di una disposizione prevista nel Decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019 e nella Legge di conversione n.159 del 20 dicembre 2019, dove nell’art.1 comma 17-octies si stabilisce quanto segue:

“ […..] A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvi-soria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico

Docenti interessati al blocco quinquennale

I docenti coinvolti nel blocco quinquennale sono, quindi, tutti i neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21 a prescindere dal canale/graduatoria  di reclutamento (GAE, Concorsi 2016, Concorsi 2018, “call veloce”) e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione interessato

Quali movimenti sono coinvolti nel blocco quinquennale

Il blocco quinquennale riguarda tutte le tipologie di movimento.

I docenti nel blocco non potranno, quindi, partecipare alla mobilità territoriale (trasferimenti) e alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo) per 5 anni.

Nello stesso modo non potranno partecipare alla mobilità annuale e non potranno chiedere per un quinquennio utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Il blocco quinquennale si estende anche alla richiesta di svolgere un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art.36 del CCNL

Prima di presentare relative domande il docente dovrà avere svolto 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità

Casi in cui sono previste deroghe

Il vincolo quinquennale non si applica ai docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1- docente soprannumerario

2- docente beneficiario dell’art.33 commi 3 e 6, della legge n. 104/1992

Nel primo caso il docente dichiarato soprannumerario, in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità, dovrà necessariamente presentare domanda di trasferimento anche se si trova nel quinquennio

Nel secondo caso il docente è titolare di precedenza per il trasferimento nel comune di residenza del familiare disabile al quale presta assistenza, anche se si trova nel quinquennio, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 siano intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.

da OrizzonteScuola 2 dicembre 2020