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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Quando finiscono le attività didattiche gli insegnanti sono a disposizione della scuola. Sentenza

Una interessante sentenza della Corte di Cassazione entra nel merito su come giuridicamente ed economicamente andrebbe considerato il periodo in cui finisce l’attività didattica, confermando quanto disposto dalla normativa contrattuale e dalla prassi, affermandosi dunque uno status di messa a disposizione del personale docente anche se non fisicamente a scuola.

Il fatto

La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava l’accoglimento, pronunciato in primo grado dal Tribunale, della domanda con cui un docente aveva chiesto il pagamento dei giorni estivi non lavorati e non coperti dal periodo di ferie, maturato dalla medesima in misura ridotta, a causa del congedo parentale goduto nel corso dell’anno scolastico. La Corte territoriale richiamava la disciplina contrattuale della Provincia Autonoma, nonchè quella nazionale, per concluderne, in coerenza anche con la previgente normativa statale che, come in generale avveniva nei periodi estivi non destinati alle ferie, il docente restasse a disposizione della scuola, con obbligo di svolgere le prestazioni deliberate dagli organi scolastici, ma senza necessità di presenza a scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate.

I docenti quando finisce l’attività didattica sono da considerare in servizio

I docenti hanno diritto a ricevere la retribuzione anche se non si presentano a scuola ma sono in disponibilità

I margini di autonomia del personale docente

Il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola in mancanza di attività si trova in regime di disponibilità

Concludono i giudici riconoscendo che “d’altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perchè non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie; basti ad esempio pensare al principio di cui all’art. 2109 c.c., come da intendere a seguito di Corte Costituzionale 30 dicembre 1987 n. 1987, n. 616, secondo cui il sopravvenire della malattia sospende di regola il periodo feriale, se incompatibile con il riposo proprio di esso e consente quindi di conservare le giornate di ferie non godute, ipotesi che è del tutto estranea invece al regime di disponibilità dei periodi estivi non coperti dalle ferie, senza contare le possibili differenze nel regime di eccezionale rientro forzato dalla ferie (v. ad es. art. 13 c.c.n.l. scuola, secondo cui nel caso sia imposto il rientro delle ferie il lavoratore ha diritto al rimborso spese), rispetto ad uno stato di mera disponibilità in cui la convocazione a scuola non può nè dirsi così eccezionale, nè certamente soggetta a condizioni di rimborso spese”.

Avv. Marco Barone – Orrizzontescuola – 15 novembre 2020