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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

1 – Composizione, elezione, durata dell’incarico, incompatibilità, dimissioni, decadenza

 

RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)

Organo unitario di rappresentanza collegiale che, in mancanza di unanimità, decide a maggioranza.

Riferimento normativo

  • Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni, sottoscritto dall’ARAN e dalle OO.SS. in data 7-8-1998.

Composizione

È determinata in base al numero dei dipendenti di ogni singola istituto:

  • fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
  • da 201 a 3000 dipendenti: 3 componenti, più altri 3 per ogni 300 dipendenti (o frazione) oltre i 200 iniziali.

Elezione

  • Le elezioni vengono indette 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU in carica.
  • Gli eletti vengono proclamati dalla Commissione elettorale e da quel momento entrano in carica, senza alcuna ulteriore formalità.

Durata dell’incarico

  • 3 anni, al termine dei quali la RSU decade poiché non è prevista alcuna proroga.

Incompatibilità

  • È prevista con cariche in organismi istituzionali e con cariche esecutive in partiti o movimenti politici.

Dimissioni

  • Vanno presentate per iscritto alla RSU e il componente dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti nella stessa lista. Se la lista è esaurita, il posto resta vacante.
  • L’accettazione delle dimissioni ed il nominativo del subentrante vengono comunicate dalla RSU al Dirigente ed al personale della scuola.
  • Non vi è alcuna competenza del dirigente scolastico perché le dimissioni rappresentano una questione interna alla RSU.

Decadenza

  • Oltre che per fine mandato e per dimissioni, i singoli componenti la RSU decadono in caso di cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra scuola.
  • Anche in questo caso i componenti decaduti vanno sostituiti con il primo dei non eletti nella stessa lista.
  • In caso di decadenza o di dimissioni di più del 50 % degli eletti e non è possibile sostituirli con altri componenti della stessa lista decade tutta la RSU e si procede a nuove elezioni.
  • In questo caso i sindacati rappresentativi a livello territoriale entro 5 giorni concordano con il Dirigente scolastico la data delle elezioni suppletive, che si devono tenere entro 50 giorni dalla decadenza della RSU. Durante tale periodo le relazioni sindacali, compresa la contrattazione, si svolgono con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e con i componenti la RSU rimasti in carica.